Page 266 - Rassegna 2019-2
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ATTUALITÀ E INFORMAZIONI



                  La  prassi  consolidata  nel  tempo  prevede  che  queste  indagini  tecniche
             siano affidate a un esperto storico o critico d’arte, con l’importante collabora-
             zione, soprattutto in casi complessi, di esperti scientifici e tecnici specializzati
             in esami diagnostici (ad esempio sui materiali impiegati, colore, supporti e cal-
             ligrafia della firma). Al riguardo, non è raro che siano chiamate ad esprimere un
             parere  anche  le  fondazioni,  associazioni  di  diritto  privato  (spesso  composte
             dagli eredi) che si occupano di tutelare e valorizzare l’opera dell’artista oltre che
             rilasciare certificati di autenticità.
                  Le perizie, nel gergo tecnico expertise, disposte ex articolo 225 del c.p.p. dal
             Pubblico Ministero, costituendo strumento indispensabile per l’accertamento
             dell’autenticità di un’opera d’arte, rappresentano uno degli atti fondamentali in
             ogni specifica attività d’indagine sulla falsificazione.
                  Il consulente tecnico, dopo un’accurata analisi di natura tecnico-stilistica,
             con l’eventuale utilizzo di tecniche diagnostiche di tipo scientifico, redige una
             relazione scritta nella quale esprime il suo parere sulla natura dell’opera o delle
             opere  studiate.  In  poche  parole,  banalizzando  molto  il  concetto,  l’esperto
             “decreta” la falsità o l’autenticità dell’opera.
                  Le indagini seguono il metodo classico e si basano su intercettazioni tele-
             foniche,  pedinamenti,  interrogatori  e  altre  tipologie  investigative  che  hanno
             come fine quello di conoscere l’identità di coloro che si sono occupati della
             vendita e della commercializzazione delle opere.
                  La  compravendita  dei  manufatti  artistici  avviene  generalmente  con  le
             seguenti modalità:
                  1. vendita diretta: il mercante entra direttamente in contatto con il colle-
             zionista, attraverso canali informali e confidenziali;
                  2.  vendita  professionale:  operazioni  effettuate  formalmente  in  gallerie
             d’arte, negozi di antiquariato e case d’asta tradizionali;
                  3. vendita attraverso internet: l’e-commerce include un enorme numero di
             acquirenti da tutto il mondo, ma la garanzia di autenticità è ridotta al minimo.
                  Le persone generalmente coinvolte nel reato di falsificazione sono:
                  1. il falsario, ovvero colui che materialmente esegue l’opera. Nella maggior
             parte dei casi è pittore, scultore o restauratore. Molti dei falsari attuali hanno
             conosciuto l’artista quando era ancora in vita, altri ne sono stati collaboratori;
                  2. il mediatore nazionale e internazionale: colui che si occupa della vendita
             dei falsi. Rappresenta la figura di riferimento per le indagini e viene monitorata
             dai carabinieri;
                  3. il gallerista, che può essere estraneo o colpevole del reato;
                  4. il ricettatore, colui che acquista o detiene le opere d’arte, conoscendone
             la sua illegale provenienza.


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