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ATTUALITÀ E INFORMAZIONI
Con la prima ipotesi (lettera a) la legge punisce tutti coloro che, al fine di
trarne profitto, contraffacciano, alterino o riproducano “un’opera di pittura,
scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeo-
logico”. Trattasi, quindi, di reato comune, potendo essere perpetrato da “chiun-
que”, ma che, affinché si configuri, necessita dell’elemento soggettivo del dolo
specifico.
Quanto all’elemento materiale, non viene effettuata alcuna distinzione in
ordine alla tipologia dell’opera (scultorea, pittorica, grafica, ecc.) o alla tecnica
utilizzata per la sua realizzazione; indifferente al pari del numero delle copie che
se ne facciano e si mettano in circolazione, quantità che potrà tuttavia essere
valutata per apprezzare l’unicità del disegno criminoso e l’applicazione della
continuazione. Ciò che emerge è la non appartenenza dell’originale artistico
all’esecutore della contraffazione.
Va infatti segnalato come sia stata reiteratamente esclusa dalla Suprema
Corte l’antigiuridicità della condotta al fine della contestazione di questa figura
delittuosa laddove il soggetto abbia realizzato e messo in circolazione una o più
copie di opera legittimamente posseduta, essendo stato prospettato in tale
eventualità solo un problema di tipo civilistico, correlato alla tutela del diritto di
autore.
La normativa punisce (lettera b) non solo chi falsifica un’opera d’arte, ma
anche chi la pone in commercio o la detiene per farne commercio o introduce
nel territorio dello Stato come autentiche -, opere contraffatte, alterate o ripro-
dotte; pur trattandosi di tre tipologie diverse, esse determinano gli stessi effetti
sul piano penale, purché il soggetto agente sia consapevole della non autenticità
del bene alienato, agendo così con dolo.
Si tratta di reato comune, poiché non è richiesta la professionalità del ven-
ditore, e di figura criminosa che assume carattere permanente nel caso della
detenzione preordinata alla vendita; rispetto ad esso è stato inoltre configurato,
dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, il concorso formale con i reati di
truffa e ricettazione.
In base all’articolo 64, comma 1, del Testo Unico dei beni culturali e del
paesaggio, coloro che esercitano il commercio di opere d’arte hanno l’obbligo
di fornire all’acquirente “la documentazione attestante l’autenticità o almeno la
probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con
le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazio-
ni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza”.
Relativamente a queste ultime disposizioni è possibile chiarire meglio i
contenuti delle ultime fattispecie di cui all’articolo 178 lettere e) e d) ove viene
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