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ATTUALITÀ E INFORMAZIONI



                  Con la prima ipotesi (lettera a) la legge punisce tutti coloro che, al fine di
             trarne  profitto,  contraffacciano,  alterino  o  riproducano  “un’opera  di  pittura,
             scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeo-
             logico”. Trattasi, quindi, di reato comune, potendo essere perpetrato da “chiun-
             que”, ma che, affinché si configuri, necessita dell’elemento soggettivo del dolo
             specifico.
                  Quanto all’elemento materiale, non viene effettuata alcuna distinzione in
             ordine alla tipologia dell’opera (scultorea, pittorica, grafica, ecc.) o alla tecnica
             utilizzata per la sua realizzazione; indifferente al pari del numero delle copie che
             se ne facciano e si mettano in circolazione, quantità che potrà tuttavia essere
             valutata per apprezzare l’unicità del disegno criminoso e l’applicazione della
             continuazione. Ciò che emerge è la non appartenenza dell’originale artistico
             all’esecutore della contraffazione.
                  Va infatti segnalato come sia stata reiteratamente esclusa dalla Suprema
             Corte l’antigiuridicità della condotta al fine della contestazione di questa figura
             delittuosa laddove il soggetto abbia realizzato e messo in circolazione una o più
             copie  di  opera  legittimamente  posseduta,  essendo  stato  prospettato  in  tale
             eventualità solo un problema di tipo civilistico, correlato alla tutela del diritto di
             autore.
                  La normativa punisce (lettera b) non solo chi falsifica un’opera d’arte, ma
             anche chi la pone in commercio o la detiene per farne commercio o introduce
             nel territorio dello Stato come autentiche -, opere contraffatte, alterate o ripro-
             dotte; pur trattandosi di tre tipologie diverse, esse determinano gli stessi effetti
             sul piano penale, purché il soggetto agente sia consapevole della non autenticità
             del bene alienato, agendo così con dolo.
                  Si tratta di reato comune, poiché non è richiesta la professionalità del ven-
             ditore, e di figura criminosa che assume carattere permanente nel caso della
             detenzione preordinata alla vendita; rispetto ad esso è stato inoltre configurato,
             dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, il concorso formale con i reati di
             truffa e ricettazione.
                  In base all’articolo 64, comma 1, del Testo Unico dei beni culturali e del
             paesaggio, coloro che esercitano il commercio di opere d’arte hanno l’obbligo
             di fornire all’acquirente “la documentazione attestante l’autenticità o almeno la
             probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con
             le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
             documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazio-
             ni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza”.
                  Relativamente  a  queste  ultime  disposizioni  è  possibile  chiarire  meglio  i
             contenuti delle ultime fattispecie di cui all’articolo 178 lettere e) e d) ove viene


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