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L’ARMA DEI CARABINIERI NELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE
DEI FALSI D’ARTE
perseguito “chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere o oggetti, indi-
cati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti”; “chiunque mediante
altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o
con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone
la falsità, come autentici opere o oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti,
alterati o riprodotti”.
Il secondo comma dell’articolo 178 fa emergere un’aggravante del reato
con la conseguente “interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale”,
nel momento in cui “i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività commer-
ciale”, (analogamente a quanto è previsto dal quarto comma dell’articolo 174);
tale sanzione pare dunque applicabile nel caso in cui detta attività venga svolta
non solo saltuariamente o abitualmente ma a livello professionale.
L’ultimo comma dell’articolo 178 determina, inoltre, “la confisca degli
esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati
nel comma 1”, salvo che “si tratti di cose appartenenti a persone estranee al
reato”.
De Chirico, Piazza d’Italia
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