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ATTUALITÀ E INFORMAZIONI
quando il soggetto sia deceduto, per qualsiasi motivo, anni 5 di cui 3 prestati
nel quinquennio precedente il congedo può accedere (o i suoi eredi) alla pen-
sione in titolo .
(3)
L’ultimo aggiornamento, che riguarda l’argomento trattato, è il seguente:
dal 1° aprile 2019 anche per il comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico
non sarà più utilizzato il Modello PA04 per il calcolo della pensione. Nella
Circolare n. 26/2019 con l’INPS informa del definitivo passaggio alla nuova
procedura di liquidazione delle pensioni tramite il SIN2 che utilizza il sistema
Passweb per l’acquisizione degli elementi utili al calcolo.
L’Istituto, infatti, dopo l’assorbimento dell’INPDAP, ha avviato un pro-
gramma di progressiva omogeneizzazione delle modalità operative e gestio-
nali di liquidazione delle pensioni dei dipendenti pubblici, che al momento è
rivolto al personale iscritto alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello
Stato (CTPS), per il quale è stato intrapreso il passaggio alla nuova procedura
pensioni SIN2. Tale innovazione prevede il definitivo superamento dell’uti-
lizzo del modello PA04 o di ogni altra analoga certificazione precedentemen-
te utilizzata dai datori di lavoro in occasione del collocamento a riposo del
dipendente.
La citata nota informa che anche con riferimento al restante personale
del comparto che cesserà dal servizio con decorrenza 1° aprile 2019, ossia
per il personale dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di Finanza e
Polizia Penitenziaria, l’Istituto procederà all’utilizzo del nuovo iter per la
liquidazione dei trattamenti pensionistici. Pertanto, a decorrere dalla pre-
detta data, anche per il suddetto personale la liquidazione dei trattamenti
pensionistici avverrà sulla base delle informazioni contenute nel conto assi-
curativo dell’iscritto, superando definitivamente l’utilizzo del modello
PA04.
Al fine di garantire l’erogazione della pensione alla decorrenza prestabilita,
anche per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la
domanda di pensione dovrà essere presentata, in modalità esclusivamente tele-
matica, almeno sei mesi prima della cessazione dal servizio. Nella domanda
dovranno essere riportate anche le eventuali richieste dell’iscritto per l’applica-
zione dei benefici in sede di pensione quali le maggiorazioni di status (ad esem-
pio, la maggiorazione di cui all’art. 80 della legge n. 388/2000, i benefici di cui
alla legge n. 336/70, Benefici combattentistici).
(3) Chi cessa dal servizio per superamento dei 730 giorni (art. 929 del D.Lgs n. 66/2010, co. 1,
let. B) senza verbale di inidoneità al servizio militare incondizionato della CMO, può bene-
ficiare della pensione solo se in possesso dei requisiti di anzianità di cui sopra (vedi circolare
n. 16/1-4-2010 del 27 febbraio 2013 - CNA).
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