Page 253 - Rassegna 2019-2
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ATTUALITÀ

                                                                 E
                                                    INFORMAZIONI



                                                 I  requisiti  per  accedere  alla

                                                 “pensione” di anzianità o di
                       Tenente Colonnello
                       Antonio IANNONE           vecchiaia per il personale delle
               Titolare  di  Cattedra  di  Amministrazione  e
               Commissariato presso la Scuola Ufficiali Carabinieri   Forze Armate e di Polizia


               SOMMARIO: 1. Requisiti di accesso alla Pensione di Anzianità (biennio 2019 - 2020). - 2.
                          Requisiti di accesso alla Pensione di Vecchiaia. - 3. Requisiti di accesso alla
                          Pensione  di  Infermità.  -  4.  Requisiti  di  accesso  alla  Pensione  d’Inabilità  (o
                          decesso).


               1. Requisiti di accesso alla Pensione di Anzianità (biennio 2019 - 2020)
                                                                                          (1)
                     Per fornire in maniera intellegibile e chiara una breve guida pratica al trat-
               tamento  pensionistico  al  personale  dell’Arma,  corredato  dalle  indispensabili
               fonti, è necessario schematizzare le varie ipotesi.
                     La  prima  è  quella  relativa  al  biennio  2019-2020.  In  questo  periodo  di
               tempo per chi voglia a domanda e possa accedere alla pensione, i requisiti sono:
                     - 58 anni di età con 30+5=35 anni contributivi (attenzione però il diritto
               pensionistico così maturato ha solo natura giuridica: la pensione di anzianità si
               conseguirà nei dodici mesi successivi, una volta esaurito il cosiddetto periodo
               di “finestra mobile”;
                     - 36+5=41 anni contributivi (diritto pensionistico giuridico indipendente-
               mente dall’età anagrafica) si constati che anche per questa fattispecie la pensio-
               ne di anzianità si conseguirà nei quindici mesi successivi, una volta esaurito il
               periodo di “finestra mobile”.

               (1)   In attuazione a quanto disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il
                     Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - art. 12, comma 12-bis, del Decreto Legge 30 luglio
                     2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 18, comma 22-ter,
                     D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con L. n. 111/2011 - e circolare Istituto Nazionale della
                     Previdenza Sociale (INPS) n. 62 del 4 aprile 2018, i requisiti pensionistici restano invariati per il
                     2019 per chi nel 2018 aveva maturato i suddetti requisiti previdenziali, mentre avranno un incre-
                     mento di ulteriori 5 mesi per “speranza di vita” per quel personale che maturerà la “pensione di
                     anzianità e/o di vecchiaia” nel biennio 2019-2020, come sarà indicato nel presente studio.

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