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ATTUALITÀ E INFORMAZIONI



                  Inoltre, vi è da rilevare la seguente eccezione: cinquantaquattro anni di età
             e se raggiunta entro il 2011 l’anzianità contributiva pari all’ottanta per cento
             della base pensionabile (diritto pensionistico giuridico in virtù del doppio requi-
             sito) la pensione di anzianità si conseguirà dodici mesi successivi, una volta
             esaurito il periodo di “finestra mobile”.


             2. Requisiti di accesso alla Pensione di Vecchiaia
                  Al raggiungimento del limite di età previsto per il grado e la qualifica di
             appartenenza entro il 2019, e qualora sia stato già raggiunto uno dei suddetti
             requisiti (generalmente sessant’anni fino al grado di Colonnello compreso), si
             conseguirà contestualmente al compimento del previsto limite di età, in caso
             non sia stato raggiunto uno dei citati requisiti e con un’anzianità contributiva
             inferiore a trentacinque anni contributivi, il diritto giuridico alla citata pensione
             slitterà al dodicesimo mese successivo “per speranza di vita” e la corresponsio-
             ne del trattamento di quiescenza avverrà dodici mesi successiva all’esaurimento
             del previsto periodo di “finestra mobile”.
                  Vedi l’elenco riepilogativo dei requisiti per l’accesso alla pensione di vec-
             chiaia  per  le  Forze  Armate/Arma  Carabinieri/Guardia  di  Finanza,  secondo
             quanto previsto dal decreto legislativo 165/1997, di seguito riportato.
                  L’articolo 2 del suddetto decreto stabilisce che per la cessazione dal servi-
             zio bisogna avere almeno sessant’anni. Nel dettaglio, questo è il limite ordina-
             mentale previsto per coloro che ricoprono il grado 7  qualifica di:
                                                                a
                  -  Carabinieri/Guardia  di  Finanza:  Carabinieri/Finanzieri,  Appuntati,
             Brigadieri, Marescialli, Luogotenenti, Ufficiale, Colonnello; l’unica eccezione è
             per i Colonnelli del Ruolo Tecnico e Ruolo Speciale Esaurimento il cui limite è
             elevato a sessantuno;
                  -  Forze  Armate:  Truppa,  Sergente,  Maresciallo,  Ufficiale,  Colonnello,
             Generale Di Brigata;
                  -  Polizia  di  Stato  e  Penitenziaria:  Agente,  Sovrintendente,  Ispettore,
             Commissario Vice Questore, Vice Questore Aggiunto, Primo Dirigente;
                  - Vigili del Fuoco: Vigile, Capo Squadra, Capo Reparto. Vi è poi l’età ordi-
             namentale pari a sessantuno anni che vale per i seguenti ruoli:
                  - Forze Armate: Generale di Divisione.
                  Abbiamo poi l’età per le pensioni di vecchiaia fissata a sessantatre anni per:
                  - Forze Armate: Generale di Corpo d’Armata;
                  - Carabinieri/Guardia di Finanza: Generale di Brigata;
                  - Polizia di Stato e Penitenziaria: Dirigente Superiore.


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