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I REQUISITI PER ACCEDERE ALLA “PENSIONE” DI ANZIANITÀ O DI VECCHIAIA
                            PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA



                     Infine, accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni:
                     -  Carabinieri/Guardia  di  Finanza:  Generale  di  Divisione  e  Generale  di
               Corpo d’Armata;
                     - Polizia di Stato e Penitenziaria: Dirigente Generale;
                     -  Vigili  del  Fuoco:  Direttore,  Primo  Dirigente,  Dirigente  Superiore  e
               Dirigente Generale.
                     Oltre al raggiungimento del suddetto limite ordinamentale, per accedere
               alla pensione di vecchiaia bisogna aver maturato 20 anni di contributi .
                                                                                   (2)
                     Si  precisa,  al  fine  di  chiarire  meglio  il  meccanismo  “della  finestra
               mobile” di cui sopra, che dal 2016 al 2018 si accedeva al trattamento pen-
               sionistico al raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi,
               indipendentemente dall’età + 15 mesi di finestra mobile, al raggiungimento
               di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno
               57 anni e 7 mesi + 12 mesi di finestra mobile e al raggiungimento della mas-
               sima  anzianità  contributiva  corrispondente  all’aliquota  dell’80%,  a  condi-
               zione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’intro-
               duzione  del  contributivo  pro-rata  dal  1°  gennaio  2012  come  riportato
               sotto), e in presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni e 7 mesi + 12
               mesi di finestra mobile.


               3. Requisiti di accesso alla Pensione di Infermità
                     È necessario avere almeno un’anzianità di quindici anni di servizio utile, di
               cui dodici di servizio effettivo (art. 52, co. 1, DPR n. 1092/1973).

               4. Requisiti di accesso alla Pensione d’Inabilità (o decesso)
                     Ai sensi della Legge n. 335/1995, art. 2, comma 12 e D.M. n. 187 del 8
               maggio 1997, quando il soggetto sia permanentemente inabile a svolgere qual-
               siasi attività lavorativa o ai sensi della legge n. 335/1995, art. 1, comma 41,

               (2)   I “Colonnelli del ruolo unico delle Armi dell’Esercito, del Corpo di Stato Maggiore della
                     Marina e del ruolo naviganti normale dell’Aeronautica” una volta compiuti i 58 anni possono
                     essere collocati per 2 anni in “soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al nume-
                     ro massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell’Amministrazione della difesa per
                     l’impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnico-amministrativa”. Tuttavia a causa
                     dell’avvenuto adeguamento con l’incremento della speranza di vita i limiti di età suddetti - in
                     relazione alla qualifica e al grado di appartenenza - dal 1° gennaio sono stati incrementati di
                     5 mesi; se a questi si aggiungono gli incrementi di 3 e 4 mesi applicati con gli adeguamenti
                     del 2013 e 2016 ne risulta che il limite di età ordinamentale è stato aumentato di 12 mesi.
                     Quindi per la pensione bisognerà aver compiuto 61, 62, 64 e 66 anni a seconda del grado e
                     della qualifica di appartenenza, mentre i Colonnelli potranno essere collocati in soprannume-
                     ro al compimento dei 59 anni.

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