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I REQUISITI PER ACCEDERE ALLA “PENSIONE” DI ANZIANITÀ O DI VECCHIAIA
PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Infine, accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni:
- Carabinieri/Guardia di Finanza: Generale di Divisione e Generale di
Corpo d’Armata;
- Polizia di Stato e Penitenziaria: Dirigente Generale;
- Vigili del Fuoco: Direttore, Primo Dirigente, Dirigente Superiore e
Dirigente Generale.
Oltre al raggiungimento del suddetto limite ordinamentale, per accedere
alla pensione di vecchiaia bisogna aver maturato 20 anni di contributi .
(2)
Si precisa, al fine di chiarire meglio il meccanismo “della finestra
mobile” di cui sopra, che dal 2016 al 2018 si accedeva al trattamento pen-
sionistico al raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi,
indipendentemente dall’età + 15 mesi di finestra mobile, al raggiungimento
di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno
57 anni e 7 mesi + 12 mesi di finestra mobile e al raggiungimento della mas-
sima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condi-
zione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’intro-
duzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 come riportato
sotto), e in presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni e 7 mesi + 12
mesi di finestra mobile.
3. Requisiti di accesso alla Pensione di Infermità
È necessario avere almeno un’anzianità di quindici anni di servizio utile, di
cui dodici di servizio effettivo (art. 52, co. 1, DPR n. 1092/1973).
4. Requisiti di accesso alla Pensione d’Inabilità (o decesso)
Ai sensi della Legge n. 335/1995, art. 2, comma 12 e D.M. n. 187 del 8
maggio 1997, quando il soggetto sia permanentemente inabile a svolgere qual-
siasi attività lavorativa o ai sensi della legge n. 335/1995, art. 1, comma 41,
(2) I “Colonnelli del ruolo unico delle Armi dell’Esercito, del Corpo di Stato Maggiore della
Marina e del ruolo naviganti normale dell’Aeronautica” una volta compiuti i 58 anni possono
essere collocati per 2 anni in “soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al nume-
ro massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell’Amministrazione della difesa per
l’impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnico-amministrativa”. Tuttavia a causa
dell’avvenuto adeguamento con l’incremento della speranza di vita i limiti di età suddetti - in
relazione alla qualifica e al grado di appartenenza - dal 1° gennaio sono stati incrementati di
5 mesi; se a questi si aggiungono gli incrementi di 3 e 4 mesi applicati con gli adeguamenti
del 2013 e 2016 ne risulta che il limite di età ordinamentale è stato aumentato di 12 mesi.
Quindi per la pensione bisognerà aver compiuto 61, 62, 64 e 66 anni a seconda del grado e
della qualifica di appartenenza, mentre i Colonnelli potranno essere collocati in soprannume-
ro al compimento dei 59 anni.
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