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DOTTRINA
4. Implicazioni giuridico-forensi
L’analisi del costrutto di psicopatia conduce a riflettere sulle sue potenziali
implicazioni in ambito giuridico-forense. L’identificazione di un funzionamen-
to psicopatologico, quale quello delineato dal concetto di disturbo di persona-
lità, può sollevare degli interrogativi sulla possibilità che, durante la commissio-
ne di un reato, il soggetto affetto da una forma severa di disturbo mentale possa
non essere in grado di intendere e di volere. Ai fini giudiziari l’accertamento
della capacità di intendere e di volere da parte dello psicopatologo forense si
rende necessario ai fini dell’attribuzione dell’imputabilità, e del conseguente
giudizio sulla pena. L’articolo 85 del c.p. sancisce infatti che: “Nessuno può
essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in
cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di
intendere e di volere”.
In particolare, il riconoscimento di una condizione psicopatologica in
grado di compromettere il funzionamento psichico del soggetto al momento
del reato può delinearsi come una condizione di infermità, a seguito della quale
può essere esclusa o limitata l’imputabilità . Si noti che la sentenza della
(43)
Cassazione del 2005 ha decretato circa la possibilità di poter ritenere i disturbi
di personalità condizione di infermità mentale: “Per quanto riguarda […] i
disturbi della personalità, essi […] possono acquisire rilevanza solo ove siano di
consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla
capacità di intendere e di volere. Vuole, cioè, dirsi che i disturbi della persona-
lità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand’anche non inquadrabili
nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle
‘malattie’ mentali, possono costituire anch’esse ‘infermità’, anche transeunte,
rilevante ai fini degli articoli 88 e 89 c.p., ove determinino lo stesso risultato di
pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacità intellettive e volitive. Deve,
perciò, trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti,
determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile
(totalmente o in grave misura), che, incolpevolmente, rende l’agente incapace di
esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli,
di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente, auto-
determinarsi […]” .
(44)
Per quanto discusso in questo lavoro, e in relazione alla possibilità di rite-
nere la psicopatia un disturbo di personalità idoneo all’attribuzione dell’infermi-
tà, occorre riflettere se la psicopatia possa determinare, come specificato dalla
summenzionata sentenza, un “assetto psichico incontrollabile e ingestibile”.
(43) Articoli 88-89 del c.p.
(44) Cass. Sez. Unite Penali, sentenza 8 marzo 2005, n. 9163.
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