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DOTTRINA




          4. Implicazioni giuridico-forensi
               L’analisi del costrutto di psicopatia conduce a riflettere sulle sue potenziali
          implicazioni in ambito giuridico-forense. L’identificazione di un funzionamen-
          to psicopatologico, quale quello delineato dal concetto di disturbo di persona-
          lità, può sollevare degli interrogativi sulla possibilità che, durante la commissio-
          ne di un reato, il soggetto affetto da una forma severa di disturbo mentale possa
          non essere in grado di intendere e di volere. Ai fini giudiziari l’accertamento
          della capacità di intendere e di volere da parte dello psicopatologo forense si
          rende  necessario  ai  fini  dell’attribuzione  dell’imputabilità,  e  del  conseguente
          giudizio sulla pena. L’articolo 85 del c.p. sancisce infatti che: “Nessuno può
          essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in
          cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di
          intendere e di volere”.
               In  particolare,  il  riconoscimento  di  una  condizione  psicopatologica  in
          grado di compromettere il funzionamento psichico del soggetto al momento
          del reato può delinearsi come una condizione di infermità, a seguito della quale
          può  essere  esclusa  o  limitata  l’imputabilità . Si noti  che  la  sentenza  della
                                                     (43)
          Cassazione del 2005 ha decretato circa la possibilità di poter ritenere i disturbi
          di  personalità  condizione  di  infermità  mentale:  “Per  quanto  riguarda  […]  i
          disturbi della personalità, essi […] possono acquisire rilevanza solo ove siano di
          consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla
          capacità di intendere e di volere. Vuole, cioè, dirsi che i disturbi della persona-
          lità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand’anche non inquadrabili
          nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle
          ‘malattie’ mentali, possono costituire anch’esse ‘infermità’, anche transeunte,
          rilevante ai fini degli articoli 88 e 89 c.p., ove determinino lo stesso risultato di
          pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacità intellettive e volitive. Deve,
          perciò, trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti,
          determinato)  una  situazione  di  assetto  psichico  incontrollabile  ed  ingestibile
          (totalmente o in grave misura), che, incolpevolmente, rende l’agente incapace di
          esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli,
          di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente, auto-
          determinarsi […]” .
                           (44)
               Per quanto discusso in questo lavoro, e in relazione alla possibilità di rite-
          nere la psicopatia un disturbo di personalità idoneo all’attribuzione dell’infermi-
          tà, occorre riflettere se la psicopatia possa determinare, come specificato dalla
          summenzionata sentenza, un “assetto psichico incontrollabile e ingestibile”.


          (43)  Articoli 88-89 del c.p.
          (44)  Cass. Sez. Unite Penali, sentenza 8 marzo 2005, n. 9163.

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