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LEGISLAZIONE




          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal
          testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decre-
          to del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall’articolo 3 della legge
          20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque pre-
          stano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano dena-
          ro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose
          che  sono  oggetto,  prodotto,  profitto,  prezzo  o  mezzo  per  commettere  il  reato  o  ne
          accettano l’offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro pro-
          venienza o ne consentono l’impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in ese-
          cuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra
          utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sol-
          lecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato
          di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumen-
          tali».
          9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazio-
          ni:
          a) all’articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle
          seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, le sanzioni inter-
          dittive»;
          b) all’articolo 25:
          1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
          «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi
          primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a due-
          cento quote»;
          2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
          «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le san-
          zioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro
          anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di
          cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non
          superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo
          5, comma 1, lettera b)»;
          3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
          «5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per
          evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le
          prove  dei  reati  e  per  l’individuazione  dei  responsabili  ovvero  per  il  sequestro  delle
          somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno deter-
          minato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a pre-
          venire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata
          stabilita dall’articolo 13, comma 2»;
          c) all’articolo 51:
          1)  al  comma  1,  le  parole:  «la  metà  del  termine  massimo  indicato  dall’articolo  13,
          comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
          2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato
          dall’articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi».
          10. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla Convenzione penale

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