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LEGISLAZIONE
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall’articolo 3 della legge
20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque pre-
stano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano dena-
ro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose
che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne
accettano l’offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro pro-
venienza o ne consentono l’impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in ese-
cuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra
utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sol-
lecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato
di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumen-
tali».
9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazio-
ni:
a) all’articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, le sanzioni inter-
dittive»;
b) all’articolo 25:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi
primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a due-
cento quote»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le san-
zioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro
anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non
superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo
5, comma 1, lettera b)»;
3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per
evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le
prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle
somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno deter-
minato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a pre-
venire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata
stabilita dall’articolo 13, comma 2»;
c) all’articolo 51:
1) al comma 1, le parole: «la metà del termine massimo indicato dall’articolo 13,
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato
dall’articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi».
10. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla Convenzione penale
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