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LEGISLAZIONE
sione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In que-
sti casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione
della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta»;
e) all’articolo 445:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi previsti dal presente
comma è fatta salva l’applicazione del comma 1-ter»;
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del
presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318,
319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice
penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del
codice penale»;
f) all’articolo 578-bis, comma 1, dopo le parole: «e da altre disposizioni di legge» sono
inserite le seguenti: «o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale»;
g) all’articolo 683, comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «quando la legge non dispone altrimenti» sono
aggiunte le seguenti: «e sull’estinzione della pena accessoria nel caso di cui all’articolo
179, settimo comma, del codice penale»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla revoca» sono inserite le seguenti: «della
riabilitazione».
5. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2635, il quinto comma è abrogato;
b) all’articolo 2635-bis, il terzo comma è abrogato.
6. All’articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presen-
te legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell’articolo 323-bis, secondo comma,
del codice penale»;
b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli»
sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-
quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis».
7. All’articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le
parole: «effetto penale» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle pene accesso-
rie perpetue».
8. All’articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione
investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifi-
che operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordi-
ne ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterde-cies, 453, 454,
455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo,
titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,
esplosivi, ai delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
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