Page 267 - Rassegna 2019-1
P. 267

LEGISLAZIONE




             sione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In que-
             sti casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione
             della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta»;
             e) all’articolo 445:
             1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi previsti dal presente
             comma è fatta salva l’applicazione del comma 1-ter»;
             2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
             «1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del
             presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318,
             319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice
             penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del
             codice penale»;
             f) all’articolo 578-bis, comma 1, dopo le parole: «e da altre disposizioni di legge» sono
             inserite le seguenti: «o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale»;
             g) all’articolo 683, comma 1:
             1) al primo periodo, dopo le parole: «quando la legge non dispone altrimenti» sono
             aggiunte le seguenti: «e sull’estinzione della pena accessoria nel caso di cui all’articolo
             179, settimo comma, del codice penale»;
             2) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla revoca» sono inserite le seguenti: «della
             riabilitazione».
             5. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
             a) all’articolo 2635, il quinto comma è abrogato;
             b) all’articolo 2635-bis, il terzo comma è abrogato.
             6. All’articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le
             seguenti modificazioni:
             a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presen-
             te legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell’articolo 323-bis, secondo comma,
             del codice penale»;
             b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli»
             sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-
             quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis».
             7. All’articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le
             parole: «effetto penale» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle pene accesso-
             rie perpetue».
             8. All’articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera a) è sostituita
             dalla seguente:
             «a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del
             Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione
             investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifi-
             che operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordi-
             ne  ai  delitti  previsti  dagli  articoli  317,  318,  319,  319-bis,  319-ter,  319-quater,  primo
             comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterde-cies, 453, 454,
             455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo,
             titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,
             esplosivi, ai delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
             disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello

                                                                                     265
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272