Page 265 - Rassegna 2019-1
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LEGISLAZIONE




             1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a
             dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti
             internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari inter-
             nazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di
             Stati esteri»;
             2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
             «5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pub-
             blici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pub-
             bliche internazionali;
             5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazio-
             ne internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali»;
             3) al secondo comma, numero 2), le parole: «qualora il fatto sia commesso per procu-
             rare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovve-
             ro al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria» sono soppres-
             se;
             p) dopo l’articolo 322-ter è inserito il seguente:
             «Art. 322-ter.1 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - I beni sequestrati nell’ambito
             dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all’articolo 322-ter, diversi dal denaro e
             dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custo-
             dia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie
             esigenze operative»;
             q) all’articolo 322-quater, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «321» e le paro-
             le: «di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico
             ufficiale  o  dall’incaricato  di  un  pubblico  servizio  a  titolo  di  riparazione  pecuniaria  in
             favore dell’amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio
             appartiene, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione
             della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente al prezzo o
             al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa
             dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio»;
             r) dopo l’articolo 323-bis è inserito il seguente:
             «Art. 323-ter (Causa di non punibilità). - Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti
             previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai
             delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di
             avere  notizia  che  nei  suoi  confronti  sono  svolte  indagini  in  relazione  a  tali  fatti  e,
             comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamen-
             te e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per indivi-
             duare gli altri responsabili.
             La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell’utilità
             dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore
             equivalente, ovvero all’indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il bene-
             ficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.
             La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è
             preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità
             non  si  applica  in  favore  dell’agente  sotto  copertura  che  ha  agito  in  violazione  delle
             disposizioni dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146»;
             s) l’articolo 346 è abrogato;

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