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LEGISLAZIONE
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a
dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti
internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari inter-
nazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri»;
2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
«5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pub-
blici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pub-
bliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazio-
ne internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali»;
3) al secondo comma, numero 2), le parole: «qualora il fatto sia commesso per procu-
rare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovve-
ro al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria» sono soppres-
se;
p) dopo l’articolo 322-ter è inserito il seguente:
«Art. 322-ter.1 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - I beni sequestrati nell’ambito
dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all’articolo 322-ter, diversi dal denaro e
dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custo-
dia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie
esigenze operative»;
q) all’articolo 322-quater, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «321» e le paro-
le: «di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico
ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in
favore dell’amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio
appartiene, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione
della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente al prezzo o
al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa
dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio»;
r) dopo l’articolo 323-bis è inserito il seguente:
«Art. 323-ter (Causa di non punibilità). - Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti
previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai
delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di
avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e,
comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamen-
te e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per indivi-
duare gli altri responsabili.
La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell’utilità
dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore
equivalente, ovvero all’indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il bene-
ficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.
La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è
preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità
non si applica in favore dell’agente sotto copertura che ha agito in violazione delle
disposizioni dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146»;
s) l’articolo 346 è abrogato;
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