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LEGISLAZIONE
t) all’articolo 346-bis:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei
reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o
asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri
soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,
denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo
322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi»;
2) al secondo e al terzo comma, le parole: «altro vantaggio patrimoniale» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «altra utilità»;
3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per remunerare il pub-
blico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’ar-
ticolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o
all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»;
u) all’articolo 646, primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cin-
que anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»;
v) all’articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se la persona
offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è
di rilevante gravità».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in vigore il 1° gennaio
2020.
3. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, è abro-
gato.
4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 266, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per i delit-
ti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclu-
sione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 4»;
b) all’articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «all’articolo 51, commi 3-bis
e 3-quater» sono inserite le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pub-
blica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 4»;
c) dopo l’articolo 289 è inserito il seguente:
«Art. 289-bis (Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione). - 1.
Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministra-
zione, il giudice interdice temporaneamente all’imputato di concludere contratti con la
pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può
essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287, comma 1»;
d) all’articolo 444, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318,
319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice
penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione
dalle pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale ovvero all’esten-
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