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IL MOLTIPLICATORE DELLA BASE PENSIONABILE PER IL PERSONALE MILITARE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI E IL BENEFICIO FIGURATIVO DEI SEI SCATTI
Scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle
quote mensili di cui all’articolo 161 della Legge n. 312/80 e delle altre indennità
(es. indennità perequativa e di posizione).
Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti in aggiunta alla
base pensionabile, l’importo corrispondente al beneficio - rapportato all’aliquota
pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio -
deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B), precedentemente determinate
a norma dell’articolo 13, D.Lgs. n. 503/1992. Ciò senza tenere conto, ovviamente,
del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del diciotto per cento.
In sostanza il quindici per cento dello stipendio come sopra determinato
deve essere moltiplicato per le relative aliquote di rendimento maturate dall’as-
sicurato in funzione dell’anzianità contributiva in possesso al 31 dicembre 1995
o al 31 dicembre 2011 a seconda dei casi. Per l’attribuzione della maggiorazione
in parola la legge prevedeva l’applicazione di una aliquota contributiva a carico
del lavoratore pari, in origine, all’8,75% poi incrementata progressivamente a
partire dal 1998, secondo la tabella A) allegata al D.Lgs. 165/1997. Per effetto
della Riforma Fornero dal 1° gennaio 2012 la relativa contribuzione deve essere
calcolata con l’applicazione dell’aliquota ordinaria sullo stipendio maggiorato
figurativamente del quindici per cento (messaggio Inps 21324/2012).
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996 (o dal 1° gennaio
2012 per coloro in possesso di più di diciotto anni di contributi al 31 dicembre
1995) l’Istituto dei Sei Scatti periodici viene trasformato in un incremento figu-
rativo pari al quindici per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria
della contribuzione. Ciò vale anche per il personale che esercita la facoltà
di opzione per il sistema contributivo prevista dall’articolo 1, comma 23, Legge
n. 335/1995. L’ulteriore contribuzione accreditata determina, pertanto, un
incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento e incide
sul montante contributivo che ogni anno viene rivalutato per il tasso di capita-
lizzazione e, quindi, incrementa la quota “c” di pensione.
Al riguardo l’Inps ha confermato che l’imponibile soggetto alla maggiora-
zione figurativa del quindici per cento corrisponde allo stipendio parametrato
come sopra individuato, e che su tale maggiorazione si applica l’aliquota pen-
sionistica complessiva attualmente in vigore e pari al 33% (di cui 8,80% a carico
del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre allo 0,35% a titolo
di Fondo Credito.
Va precisato che, per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicem-
bre 1995, per i destinatari del sistema misto, i sei aumenti periodici sono calco-
lati secondo le regole del sistema retributivo, sopra evidenziate.
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