Page 259 - Rassegna 2019-1
P. 259

IL MOLTIPLICATORE DELLA BASE PENSIONABILE PER IL PERSONALE MILITARE
                 DELL’ARMA DEI CARABINIERI E IL BENEFICIO FIGURATIVO DEI SEI SCATTI



             il diciotto per cento; qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento acces-
             sorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione
             maggiorabile del diciotto per cento (ai sensi della Legge 177/1976). Si tratta della
             cosiddetta base imponibile mediata nel senso che tiene conto degli stipendi perce-
             piti su un lasso temporale più ampio. Inoltre l’Istituto nella nota dirama anche alcu-
             ni chiarimenti circa le modalità di calcolo del predetto incremento.
                  In primo luogo l’Istituto conferma che per il personale destinatario del
             sistema retributivo sino al 2011 (cioè coloro che vantano almeno diciotto anni di
             contributi al 1995) e per il quale occorre, quindi, operare il doppio calcolo pre-
             visto dall’articolo 1, comma 707, della Legge 190/2014 con l’aliquota di rendi-
             mento ad oltranza il montante aggiuntivo accreditato in base al citato D.Lgs.
             165/1997 entra nell’operazione di raffronto tra i due sistemi di calcolo solo per
             la parte di pensione calcolata con il sistema misto. Pertanto i destinatari del siste-
             ma di calcolo retributivo sino al 2011 che ottengano l’applicazione del moltipli-
             catore potranno valorizzare in pensione solo quella parte dell’incremento tale da
             non superare la pensione che sarebbe spettata con il sistema interamente retri-
             butivo valutando tutta l’anzianità contributiva maturata alla cessazione. In altri
             termini l’incremento del montante non potrà concretamente operare (o comun-
             que sarà fortemente limitato) nei confronti del personale che aveva la pensione
             calcolata con il sistema retributivo sino al 2011 e che questo profitti, in definitiva,
             dell’introduzione del sistema contributivo a partire dal 1° gennaio 2012.
                  A seguito del chiarimento il moltiplicatore risulterà più favorevole per il
             personale perché potranno essere prese in considerazione le retribuzioni acces-
             sorie complessivamente percepite nell’ultimo anno prima del pensionamento
             (se  superiori  al  diciotto  per  cento  della  maggiorazione  prevista  dalla  legge
             177/76)  nonché  dell’incremento  figurativo  dei  Sei  Scatti  (ove  spettante).  In
             definitiva la base di calcolo del moltiplicatore sarà equivalente a quella sulla
             quale sono stati pagati i contributi negli ultimi trecentosessanta giorni antece-
             denti al servizio, similmente a quanto avviene per il calcolo per l’onere di riscat-
             to con il metodo dell’aliquota percentuale. 


             3. Confronto tra “ausiliaria” e “moltiplicatore”
                  L’ausiliaria è quella categoria di congedo che interessa esclusivamente il perso-
             nale militare. Nel dettaglio, qualora un militare una volta cessato dal servizio a causa
             del raggiungimento del limite di età (a seconda del grado rivestito) voglia ancora
             svolgere  determinate  attività  in  favore  dell’amministrazione  di  appartenenza  (o
             anche di altre statali o territoriali) può farlo semplicemente manifestando la pro-


                                                                                     257
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264