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IL MOLTIPLICATORE DELLA BASE PENSIONABILE PER IL PERSONALE MILITARE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI E IL BENEFICIO FIGURATIVO DEI SEI SCATTI
il diciotto per cento; qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento acces-
sorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione
maggiorabile del diciotto per cento (ai sensi della Legge 177/1976). Si tratta della
cosiddetta base imponibile mediata nel senso che tiene conto degli stipendi perce-
piti su un lasso temporale più ampio. Inoltre l’Istituto nella nota dirama anche alcu-
ni chiarimenti circa le modalità di calcolo del predetto incremento.
In primo luogo l’Istituto conferma che per il personale destinatario del
sistema retributivo sino al 2011 (cioè coloro che vantano almeno diciotto anni di
contributi al 1995) e per il quale occorre, quindi, operare il doppio calcolo pre-
visto dall’articolo 1, comma 707, della Legge 190/2014 con l’aliquota di rendi-
mento ad oltranza il montante aggiuntivo accreditato in base al citato D.Lgs.
165/1997 entra nell’operazione di raffronto tra i due sistemi di calcolo solo per
la parte di pensione calcolata con il sistema misto. Pertanto i destinatari del siste-
ma di calcolo retributivo sino al 2011 che ottengano l’applicazione del moltipli-
catore potranno valorizzare in pensione solo quella parte dell’incremento tale da
non superare la pensione che sarebbe spettata con il sistema interamente retri-
butivo valutando tutta l’anzianità contributiva maturata alla cessazione. In altri
termini l’incremento del montante non potrà concretamente operare (o comun-
que sarà fortemente limitato) nei confronti del personale che aveva la pensione
calcolata con il sistema retributivo sino al 2011 e che questo profitti, in definitiva,
dell’introduzione del sistema contributivo a partire dal 1° gennaio 2012.
A seguito del chiarimento il moltiplicatore risulterà più favorevole per il
personale perché potranno essere prese in considerazione le retribuzioni acces-
sorie complessivamente percepite nell’ultimo anno prima del pensionamento
(se superiori al diciotto per cento della maggiorazione prevista dalla legge
177/76) nonché dell’incremento figurativo dei Sei Scatti (ove spettante). In
definitiva la base di calcolo del moltiplicatore sarà equivalente a quella sulla
quale sono stati pagati i contributi negli ultimi trecentosessanta giorni antece-
denti al servizio, similmente a quanto avviene per il calcolo per l’onere di riscat-
to con il metodo dell’aliquota percentuale.
3. Confronto tra “ausiliaria” e “moltiplicatore”
L’ausiliaria è quella categoria di congedo che interessa esclusivamente il perso-
nale militare. Nel dettaglio, qualora un militare una volta cessato dal servizio a causa
del raggiungimento del limite di età (a seconda del grado rivestito) voglia ancora
svolgere determinate attività in favore dell’amministrazione di appartenenza (o
anche di altre statali o territoriali) può farlo semplicemente manifestando la pro-
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