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ATTUALITÀ E INFORMAZIONI
La premessa suddetta era necessaria perché la disposizione sopra richia-
mata prevede che, nei confronti del personale escluso dall’istituto dell’ausilia-
ria (Forze di Polizia a ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco) che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età ordinamentale
previsto dall’ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è
liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla Legge 8 agosto
1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incre-
mento di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di
servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione (33%).
Nello specifico l’applicazione del moltiplicatore al personale delle Forze di
Polizia ad ordinamento militare Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza (e -
a seguito del sopra citato intervento di cui al D.Lgs. 94/2017 - per il personale
delle Forze Armate) opera in alternativa al collocamento in ausiliaria previa
opzione da parte dell’interessato.
Per il personale militare, inoltre, l’incremento dovrebbe operare anche nel
caso in cui al raggiungimento dei limiti di età non sia in possesso dei requisiti psico-
fisici per accedere o permanere in ausiliaria. L’incremento consente di agganciare
una pensione molto più equa rispetto alle normali regole di pensionamento.
2. Base pensionabile maggiorata
In un primo tempo l’Istituto aveva incluso nella base imponibile la retri-
buzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, cioè comprensiva
delle sole voci retributive corrisposte con carattere di fissità e continuità in godi-
mento al momento della cessazione dal servizio (es. stipendio tabellare, assegno
funzionale, indennità pensionabile, eccetera) calcolate con riferimento all’ultimo
anno di lavoro. In tale sede erano state escluse le retribuzioni accessorie (es. stra-
ordinari, premi, incentivi, indennità di trascinamento, missioni all’estero eccete-
ra) non percepite al momento della cessazione e il beneficio figurativo dei “Sei
Scatti”. La Nota Inps del 10 aprile 2018 muta parzialmente questi criteri con
l’obiettivo di rendere la base di calcolo del moltiplicatore più aderente alla base
imponibile contributiva di cui alla Legge 335/1995 che, come noto, tiene conto
anche della retribuzione accessoria e dell’aumento figurativo dei Sei Scatti.
Nello specifico l’Inps precisa che la base imponibile su cui calcolare la mag-
giorazione di cui all’articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/97 deve essere com-
prensiva della tredicesima mensilità, dei Sei Scatti di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n.
165/1997 (aumento figurativo del quindici per cento della voce stipendiale) e delle
competenze accessorie (effettivamente percepite nell’anno) per la parte eccedente
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