Page 258 - Rassegna 2019-1
P. 258

ATTUALITÀ E INFORMAZIONI




               La premessa suddetta era necessaria perché la disposizione sopra richia-
          mata prevede che, nei confronti del personale escluso dall’istituto dell’ausilia-
          ria (Forze di Polizia a ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del
          Fuoco) che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età ordinamentale
          previsto  dall’ordinamento  di  appartenenza,  il  cui  trattamento  di  pensione  è
          liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla Legge 8 agosto
          1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incre-
          mento di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di
          servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione (33%).
               Nello specifico l’applicazione del moltiplicatore al personale delle Forze di
          Polizia ad ordinamento militare Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza (e -
          a seguito del sopra citato intervento di cui al D.Lgs. 94/2017 - per il personale
          delle  Forze  Armate)  opera  in  alternativa  al  collocamento  in  ausiliaria  previa
          opzione da parte dell’interessato.
               Per il personale militare, inoltre, l’incremento dovrebbe operare anche nel
          caso in cui al raggiungimento dei limiti di età non sia in possesso dei requisiti psico-
          fisici per accedere o permanere in ausiliaria. L’incremento consente di agganciare
          una pensione molto più equa rispetto alle normali regole di pensionamento.


          2. Base pensionabile maggiorata
               In un primo tempo l’Istituto aveva incluso nella base imponibile la retri-
          buzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, cioè comprensiva
          delle sole voci retributive corrisposte con carattere di fissità e continuità in godi-
          mento al momento della cessazione dal servizio (es. stipendio tabellare, assegno
          funzionale, indennità pensionabile, eccetera) calcolate con riferimento all’ultimo
          anno di lavoro. In tale sede erano state escluse le retribuzioni accessorie (es. stra-
          ordinari, premi, incentivi, indennità di trascinamento, missioni all’estero eccete-
          ra) non percepite al momento della cessazione e il beneficio figurativo dei “Sei
          Scatti”. La Nota Inps del 10 aprile 2018 muta parzialmente questi criteri con
          l’obiettivo di rendere la base di calcolo del moltiplicatore più aderente alla base
          imponibile contributiva di cui alla Legge 335/1995 che, come noto, tiene conto
          anche della retribuzione accessoria e dell’aumento figurativo dei Sei Scatti.
               Nello specifico l’Inps precisa che la base imponibile su cui calcolare la mag-
          giorazione di cui all’articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/97 deve essere com-
          prensiva della tredicesima mensilità, dei Sei Scatti di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n.
          165/1997 (aumento figurativo del quindici per cento della voce stipendiale) e delle
          competenze accessorie (effettivamente percepite nell’anno) per la parte eccedente


          256
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263