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LEGISLAZIONE




                                      Legge 9 gennaio 2019, n. 3
            MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ IN MATERIA
            DI PRESCRIZIONE DEL REATO E IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI
                      (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 13 del 16 gennaio 2019)


            Art. 1.

            1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all’articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
            «Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia
            o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti
            dagli articoli 320, 321 e 346-bis»;
            b) all’articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
            «La richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa
            non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
            319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis»;
            c) l’articolo 32-quater è sostituito dal seguente:
            «Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con
            la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314,
            primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
            322,  322-bis,  346-bis,  353,  355,  356,  416,  416-bis,  437,  452-bis,  452-quater,  452-
            sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1,
            640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale o comun-
            que in relazione ad essa, importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministra-
            zione»;                                                                            LEGISLAZIONE
            d) all’articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:
            «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consu-
            mazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il
            reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la conti-
            nuazione»;
            e) all’articolo 159:


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