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LEGISLAZIONE




          1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
          «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di
          primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che
          definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna»;
          2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;
          f) all’articolo 160:
          1) il primo comma è abrogato;
          2) al secondo comma, la parola: «pure» è soppressa;
          g) all’articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «321»
          e le parole: «di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di
          quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico
          servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla con-
          dotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di
          cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia,» sono sostituite
          dalle seguenti: «della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi del-
          l’articolo 322-quater»;
          h) all’articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno,
          nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318,
          319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il
          giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie
          dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica ammi-
          nistrazione»;
          i) all’articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle
          pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilita-
          zione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia
          dato prove effettive e costanti di buona condotta»;
          l) all’articolo 316-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena
          è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale
          o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri»;
          m) l’articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
          «Art. 317-bis (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317,
          318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
          importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare
          con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
          servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due
          anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis, primo comma,
          la condanna importa l’interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore
          a cinque anni né superiore a sette anni.
          Quando  ricorre  la  circostanza  attenuante  prevista  dall’articolo  323-bis,  secondo
          comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al
          primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore
          a cinque anni»;
          n) all’articolo 318, primo comma, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle
          seguenti: «da tre a otto anni»;
          o) all’articolo 322-bis:

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