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LEGISLAZIONE
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28
giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione pas-
siva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei
membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle degli Stati
membri dell’Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali.
11. Con l’elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell’anno a
euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore
equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all’articolo 18
del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco parteci-
panti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abi-
tanti, s’intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti sog-
getti erogatori. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, pre-
stazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo
erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a tito-
lo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità
dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo
periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in appo-
sito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l’identità
dell’erogante, l’entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma
di sostegno e la data dell’erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola
Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla
data dello scioglimento e in ogni caso l’annotazione deve essere eseguita entro il
mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli stessi termini di cui al terzo
e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all’articolo 8
della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del
partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui
al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono
esenti dall’applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto
non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all’orga-
nizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le
elargizioni l’obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità
di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento
politico.
12. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11, primo periodo, è fatto
divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da gover-
ni o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero
non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto divieto alle persone fisiche maggio-
renni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai
partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo.
13. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 11 e 12 o in assenza degli
adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 11 non sono
ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all’articolo 4 della legge 9 mag-
gio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi
del comma 11.
14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di
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