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LEGISLAZIONE




             sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28
             giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione pas-
             siva  dei  pubblici  ufficiali  stranieri  e  quelle  di  corruzione,  sia  attiva  che  passiva,  dei
             membri  delle  assemblee  pubbliche  straniere,  fatta  eccezione  per  quelle  degli  Stati
             membri dell’Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali.
             11. Con l’elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell’anno a
             euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore
             equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all’articolo 18
             del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge
             21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco parteci-
             panti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abi-
             tanti, s’intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti sog-
             getti erogatori. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, pre-
             stazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo
             erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a tito-
             lo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità
             dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo
             periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in appo-
             sito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l’identità
             dell’erogante, l’entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma
             di  sostegno  e  la  data  dell’erogazione.  In  caso  di  scioglimento  anche  di  una  sola
             Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla
             data  dello  scioglimento  e  in  ogni  caso  l’annotazione  deve  essere  eseguita  entro  il
             mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli stessi termini di cui al terzo
             e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all’articolo 8
             della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del
             partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui
             al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono
             esenti dall’applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto
             non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all’orga-
             nizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le
             elargizioni l’obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità
             di  computo  della  complessiva  entità  dei  contributi  riscossi  dal  partito  o  movimento
             politico.
             12. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11, primo periodo, è fatto
             divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da gover-
             ni o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero
             non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto divieto alle persone fisiche maggio-
             renni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai
             partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo.
             13. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 11 e 12 o in assenza degli
             adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 11 non sono
             ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all’articolo 4 della legge 9 mag-
             gio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi
             del comma 11.
             14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di

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