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LEGISLAZIONE
importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle
prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente anno-
tati o versati.
23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16
del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012,
n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.
24. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
21, 22 e 23 del presente articolo nonché ai fini della tutela giurisdizionale si applicano
le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 9 della legge 6 luglio
2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.
25. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui ai commi 21, 22 e 23 del
presente articolo sono versate alla cassa delle ammende, di cui all’articolo 4 della
legge 9 maggio 1932, n. 547.
26. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione
per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui
all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la veri-
fica dell’applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto
congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei
deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalità operative.
27. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto
legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al
coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 e le
altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai
partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e
referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina
della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.
28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 27 del presente
articolo, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all’articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 del presente articolo, sono equipa-
rati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall’iscrizione del partito o movimento
politico cui sono collegati nel registro di cui all’articolo 4 del medesimo decreto-legge
n. 149 del 2013.
29. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
30. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente
legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varla e di farla osservare come legge dello Stato.
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