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LEGISLAZIONE




          importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle
          prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente anno-
          tati o versati.
          23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16
          del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
          partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012,
          n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.
          24. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
          21, 22 e 23 del presente articolo nonché ai fini della tutela giurisdizionale si applicano
          le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
          1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 9 della legge 6 luglio
          2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.
          25. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui ai commi 21, 22 e 23 del
          presente  articolo  sono  versate  alla  cassa  delle  ammende,  di  cui  all’articolo  4  della
          legge 9 maggio 1932, n. 547.
          26. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione
          per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui
          all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la veri-
          fica dell’applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto
          congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei
          deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalità operative.
          27. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto
          legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al
          coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 e le
          altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai
          partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e
          referendarie,  nonché  in  materia  di  trasparenza,  democraticità  dei  partiti  e  disciplina
          della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.
          28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 27 del presente
          articolo, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all’articolo 5, comma 4, del
          decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 del presente articolo, sono equipa-
          rati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall’iscrizione del partito o movimento
          politico cui sono collegati nel registro di cui all’articolo 4 del medesimo decreto-legge
          n. 149 del 2013.
          29. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica.
          30.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  alle  attività  previste  dalla  presente
          legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
          La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
          degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
          varla e di farla osservare come legge dello Stato.





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