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LEGISLAZIONE
qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti
e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l’obbligo
di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il rela-
tivo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima
della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi
di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso
espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che
intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati con-
vocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai
sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a ren-
dere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di
bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.
15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell’ente
cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell’interno in caso di
elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per
ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento
politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in
maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati
rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per
l’elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della
lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamen-
te comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire
all’elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscri-
zione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del
Ministro dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su
apposita piattaforma informatica.
16. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all’articolo
8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e
del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla
Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
17. All’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l’anno» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «superiore alla somma di 500 euro l’anno» ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinno-
vo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono
pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento»;
b) al comma 3:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo:
2.1) le parole: «Nei casi di cui al presente comma,» sono soppresse;
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