Page 270 - Rassegna 2019-1
P. 270

LEGISLAZIONE




          qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti
          e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l’obbligo
          di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il rela-
          tivo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima
          della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi
          di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso
          espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che
          intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati con-
          vocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai
          sensi  dell’articolo  47  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a ren-
          dere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di
          bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.
          15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell’ente
          cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell’interno in caso di
          elezioni  del  Parlamento  nazionale  o  dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti
          all’Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per
          ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento
          politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in
          maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati
          rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per
          l’elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della
          lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamen-
          te comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire
          all’elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscri-
          zione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del
          Ministro dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  sono  definite  le  modalità  tecniche  di  acquisizione  dei  dati  su
          apposita piattaforma informatica.
          16. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all’articolo
          8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e
          del  giudizio  del  revisore  legale,  redatti  ai  sensi  della  normativa  vigente,  alla
          Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
          politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
          17. All’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modifica-
          zioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l’anno» sono sosti-
          tuite dalle seguenti: «superiore alla somma di 500 euro l’anno» ed è aggiunto, in fine,
          il seguente periodo: «I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinno-
          vo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono
          pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento»;
          b) al comma 3:
          1) il primo periodo è soppresso;
          2) al secondo periodo:
          2.1) le parole: «Nei casi di cui al presente comma,» sono soppresse;

          268
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275