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LEGISLAZIONE
2.2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei finanziamenti o
dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4»;
2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500»;
3) al terzo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla percezione» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione»;
4) al quinto periodo, le parole: «sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «è pub-
blicato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «contestualmente alla sua trasmis-
sione alla Presidenza della Camera»;
5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di
pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non
è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati»;
6) l’ottavo periodo è soppresso.
18. All’articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cin-
quemila» è sostituita dalla seguente: «tremila».
19. All’articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2 maggio 1974, n. 195,
dopo le parole: «natura privatistica,» sono inserite le seguenti: «nonché delle coopera-
tive sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381».
20. All’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti
politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi
sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i
cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movi-
menti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri
del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero
che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livel-
lo nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o
nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fonda-
zioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misu-
ra pari o superiore a euro 5.000 l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gra-
tuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi
di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali».
21. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai commi 11, secondo
periodo, e 12 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge
6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non infe-
riore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o
delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.
22. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 11, terzo,
quarto e quinto periodo, e 13 del presente articolo la Commissione per la trasparenza
e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma
3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di
importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle
prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non
versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un
ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di
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