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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Ancor più innovativa è la previsione relativa alla determinazione, da parte
del giudice, del tempo in relazione al quale è consentita l’attivazione del micro-
fono (senza intaccare la facoltà del pubblico ministero di determinare, ai sensi
dell’art. 267, comma 3, c.p.p., la durata delle operazioni).
Si introduce così un sistema profondamente diverso dalle intercettazioni (tele-
foniche e tra presenti) di tipo tradizionale, dove gli ascolti proseguono indistinta-
mente e senza soluzione di continuità per tutto l’arco temporale disposto dal pub-
blico ministero ed eventualmente prorogato dal giudice. Nelle intercettazioni
mediante agente intrusore, invece, una volta fissata la durata complessiva delle ope-
razioni gli ascolti avverranno in ragione di specifiche occasioni preventivamente
determinate: i tempi di ascolto saranno individuati in ragione di due differenti varia-
bili, l’una relativa all’arco temporale complessivo delle operazioni e l’altra alle singo-
le occasioni di effettiva captazione. Tanto per chiarire gli effetti in concreto della
nuova disposizione, si pensi al procedimento a carico di due sodali individuati quali
autori di una rapina: in vista del loro incontro in area campestre per la spartizione
(47)
del profitto del reato, viene ottenuta l’autorizzazione all’attivazione degli ascolti
mediante trojan inoculato sul cellulare di uno dei due indagati. Nell’occasione potrà
accadere che i due interlocutori si accordino per un ulteriore “colpo” da mettere a
segno, dandosi nuovamente appuntamento per discuterne le modalità operative.
Qualora il giudice abbia autorizzato “indirettamente” la captazione di ogni incontro
che si svolgerà in quel luogo (o in altri luoghi), non sarà necessaria una nuova auto-
rizzazione e l’ascolto avrà luogo, con attivazione del microfono ad intermittenza, ad
ogni occasione di riunione tra gli indagati per tutta la durata stabilita dal p.m. (di cui
si potrà successivamente disporre la proroga ad opera del giudice stesso).
All’art. 4, comma 1, lett. b), il legislatore è poi intervenuto anche in mate-
ria di intercettazione d’urgenza (disposte dal p.m.) con l’introduzione del
comma 2-bis all’art. 267 c.p.p., con cui si è limitata l’applicabilità, in caso di
intercettazione mediante captatore informatico, soltanto ai delitti di cui all’art.
51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. All’art. 4, comma 1, lett. c), viene novellato
l’art. 268, comma 3-bis c.p.p., al quale si aggiunge la previsione che, per le ope-
razioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su
dispositivo elettronico portatile riguardanti comunicazioni e conversazioni tra
presenti, l’ufficiale di polizia giudiziaria possa avvalersi di persone idonee con
specifiche competenze tecniche, come in generale consentito dall’art. 348,
comma 4, c.p.p. Il riferimento è ovviamente ai tecnici delle società (48) che gesti-
(47) Risulta in tal caso autorizzabile l’intercettazione in ragione della tipologia del luogo (non
domiciliare) della captazione e della necessità di ricorso al particolare tipo di intercettazione
in quanto nel luogo dell’incontro non risulta possibile alcuna altra forma tradizionale di inter-
cettazione tra presenti.
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