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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Ancor più innovativa è la previsione relativa alla determinazione, da parte
             del giudice, del tempo in relazione al quale è consentita l’attivazione del micro-
             fono (senza intaccare la facoltà del pubblico ministero di determinare, ai sensi
             dell’art. 267, comma 3, c.p.p., la durata delle operazioni).
                  Si introduce così un sistema profondamente diverso dalle intercettazioni (tele-
             foniche e tra presenti) di tipo tradizionale, dove gli ascolti proseguono indistinta-
             mente e senza soluzione di continuità per tutto l’arco temporale disposto dal pub-
             blico  ministero  ed  eventualmente  prorogato  dal  giudice.  Nelle  intercettazioni
             mediante agente intrusore, invece, una volta fissata la durata complessiva delle ope-
             razioni gli ascolti avverranno in ragione di specifiche occasioni preventivamente
             determinate: i tempi di ascolto saranno individuati in ragione di due differenti varia-
             bili, l’una relativa all’arco temporale complessivo delle operazioni e l’altra alle singo-
             le occasioni di effettiva captazione. Tanto per chiarire gli effetti in concreto della
             nuova disposizione, si pensi al procedimento a carico di due sodali individuati quali
             autori di una rapina: in vista del loro incontro in area campestre per la spartizione
                                                                       (47)
             del  profitto  del  reato,  viene  ottenuta  l’autorizzazione  all’attivazione  degli  ascolti
             mediante trojan inoculato sul cellulare di uno dei due indagati. Nell’occasione potrà
             accadere che i due interlocutori si accordino per un ulteriore “colpo” da mettere a
             segno, dandosi nuovamente appuntamento per discuterne le modalità operative.
             Qualora il giudice abbia autorizzato “indirettamente” la captazione di ogni incontro
             che si svolgerà in quel luogo (o in altri luoghi), non sarà necessaria una nuova auto-
             rizzazione e l’ascolto avrà luogo, con attivazione del microfono ad intermittenza, ad
             ogni occasione di riunione tra gli indagati per tutta la durata stabilita dal p.m. (di cui
             si potrà successivamente disporre la proroga ad opera del giudice stesso).
                  All’art. 4, comma 1, lett. b), il legislatore è poi intervenuto anche in mate-
             ria  di  intercettazione  d’urgenza  (disposte  dal  p.m.)  con  l’introduzione  del
             comma 2-bis all’art. 267 c.p.p., con cui si è limitata l’applicabilità, in caso di
             intercettazione mediante captatore informatico, soltanto ai delitti di cui all’art.
             51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. All’art. 4, comma 1, lett. c), viene novellato
             l’art. 268, comma 3-bis c.p.p., al quale si aggiunge la previsione che, per le ope-
             razioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su
             dispositivo elettronico portatile riguardanti comunicazioni e conversazioni tra
             presenti, l’ufficiale di polizia giudiziaria possa avvalersi di persone idonee con
             specifiche  competenze  tecniche,  come  in  generale  consentito  dall’art.  348,
             comma 4, c.p.p. Il riferimento è ovviamente ai tecnici delle società (48)  che gesti-

             (47)  Risulta in tal caso autorizzabile l’intercettazione in ragione della tipologia del luogo (non
                  domiciliare) della captazione e della necessità di ricorso al particolare tipo di intercettazione
                  in quanto nel luogo dell’incontro non risulta possibile alcuna altra forma tradizionale di inter-
                  cettazione tra presenti.
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