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LE INTERCETTAZIONI “TRA PRESENTI” MEDIANTE CAPTATORE INFORMATICO
Ciò in considerazione del fatto che i risultati delle intercettazioni, disposte
per uno dei reati previsti nell’art. 266 c.p.p., possono risultare utilizzabili esten-
sivamente per altri reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur
se per essi le attività captative non sarebbero state consentite .
(41)
Fig. 7: Le intercettazioni di “comunicazioni tra presenti” come strumento principe dell’attività investigativa nel con-
trasto alla criminalità organizzata.
Questo orientamento potrebbe accentuare il rischio di una strumentaliz-
zazione della qualificazione giuridica associativa nel corso delle investigazioni,
finalizzata a conseguire l’autorizzazione alle intercettazioni mediante trojan per
reati diversi da quelli iniziali e per cui tale strumento probatorio potrebbe non
essere ammissibile. La sentenza “Scurato”, se da una parte ha permesso di diri-
mere una imbarazzante “frattura giurisprudenziale”, ha dall’altra impresso un
notevole impulso al dibattito circa i limiti e le criticità connessi alle potenzialità
investigative del captatore informatico.
(41) Cass., sez. fer., 23 agosto 2016, n. 35536, in CED CASS., n. 267598. Secondo Cass., sez. V, 16 marzo
2016, n. 45535, in CED CASS., n. 268453, l’utilizzabilità presuppone che tra il contenuto dell’ori-
ginaria notizia di reato alla base dell’autorizzazione e quello dei reati per cui si procede separata-
mente vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, cosicché il
relativo procedimento possa ritenersi non diverso rispetto al primo ai sensi dell’art. 270, comma 1,
c.p.p. In senso contrario all’impiego delle captazioni per reati per i quali non sussistono i presup-
posti di ammissibilità dell’istituto si esprime un diverso indirizzo cfr. Cass., sez. II, 18 dicembre
2015, n. 1924, in CED CASS., n. 265989; Cass., sez. III, n. 25 febbraio 2010, n. 12562, in CED
CASS., n. 246594; Cass., sez. VI, 15 gennaio 2004, n. 4942, in CED CASS., n. 229999.
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