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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             zionale ulteriore da parte del giudice: infatti, oltre alla sussistenza di gravi indizi
             di reato e all’indispensabilità del ricorso al mezzo intercettivo, si richiede anche
             l’indicazione delle ragioni che rendano necessaria tale modalità per lo svolgi-
             mento delle indagini.
                  Se ne deduce che, per espressa voluntas legis, l’intercettazione mediante cap-
             tatore  informatico  non  rappresenta  una  delle  varie  (ma  equivalenti)  opzioni
             probatorie  a  disposizione  della  pubblica  accusa,  quanto  piuttosto  un  mezzo
             che,  per  la  particolare  intrusività  nella  sfera  di  riservatezza  del  destinatario,
             richiede l’individuazione di specifiche necessità operative che rendano manife-
             sta una più agevole riuscita dell’operazione tramite l’inoculazione del trojan sul
             bersaglio portatile. Tale necessità non va tuttavia confusa con il più rigido para-
             metro dell’indispensabilità del ricorso al particolare mezzo operativo, che non
             è richiesta dal dato normativo, cioè la prova che il ricorso a tale peculiare forma
             di intercettazione sia l’unico strumento operativo praticabile: in altre parole, il
             giudizio  di  necessità  non  coincide  con  quello  di  inefficacia  certa  delle  altre
             forme di intercettazione “ambientale” quanto piuttosto con la dimostrazione,
             anche logicamente in astratto, di una meno agevole praticabilità delle operazioni
             tradizionali. Ad esempio, saranno certamente ammesse:
                  -  l’intercettazione mediante captatore informatico di una conversazione
             tra due interlocutori che passeggino lungo una via pubblica, non essendo cer-
             tamente fruttuoso il ricorso a microspie tradizionali che richiedono la loro pre-
             ventiva collocazione in un luogo determinato;
                  -  la medesima intercettazione relativa a un incontro che si svolga all’inter-
             no di un locale pubblico, la cui ubicazione non sia preventivamente nota agli
             operatori di polizia giudiziaria, oppure che non sia facilmente accessibile per la
             collocazione delle microspie tradizionali perché sorvegliato da telecamere o da
             altri sistemi di protezione.
                  Soprattutto nell’ultimo caso è possibile notare come l’intercettazione tra
             presenti con metodi tradizionali non sia di per sé inattuabile, ma risulti però
             esposta ad un più alto rischio di insuccesso: una condizione di questo tipo rien-
             tra in pieno tra le situazioni in cui il ricorso all’agente intrusore si renda neces-
             sario per la buona riuscita dell’operazione tecnica. Salvo poi che si proceda per
             delitti di criminalità organizzata o di terrorismo, di cui all’art. 51, commi 3-bis e
             3-quater c.p.p., il decreto autorizzativo dovrà anche indicare i luoghi e il tempo,
             anche indirettamente indeterminati, in relazione ai quali è consentita l’attivazio-
             ne del microfono: si vuole così evitare il rischio di un’attivazione indiscriminata
             e ininterrotta degli ascolti che si protragga senza soluzione di continuità, espo-
             nendo il bersaglio a una illimitata compressione della sua riservatezza.


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