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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
zionale ulteriore da parte del giudice: infatti, oltre alla sussistenza di gravi indizi
di reato e all’indispensabilità del ricorso al mezzo intercettivo, si richiede anche
l’indicazione delle ragioni che rendano necessaria tale modalità per lo svolgi-
mento delle indagini.
Se ne deduce che, per espressa voluntas legis, l’intercettazione mediante cap-
tatore informatico non rappresenta una delle varie (ma equivalenti) opzioni
probatorie a disposizione della pubblica accusa, quanto piuttosto un mezzo
che, per la particolare intrusività nella sfera di riservatezza del destinatario,
richiede l’individuazione di specifiche necessità operative che rendano manife-
sta una più agevole riuscita dell’operazione tramite l’inoculazione del trojan sul
bersaglio portatile. Tale necessità non va tuttavia confusa con il più rigido para-
metro dell’indispensabilità del ricorso al particolare mezzo operativo, che non
è richiesta dal dato normativo, cioè la prova che il ricorso a tale peculiare forma
di intercettazione sia l’unico strumento operativo praticabile: in altre parole, il
giudizio di necessità non coincide con quello di inefficacia certa delle altre
forme di intercettazione “ambientale” quanto piuttosto con la dimostrazione,
anche logicamente in astratto, di una meno agevole praticabilità delle operazioni
tradizionali. Ad esempio, saranno certamente ammesse:
- l’intercettazione mediante captatore informatico di una conversazione
tra due interlocutori che passeggino lungo una via pubblica, non essendo cer-
tamente fruttuoso il ricorso a microspie tradizionali che richiedono la loro pre-
ventiva collocazione in un luogo determinato;
- la medesima intercettazione relativa a un incontro che si svolga all’inter-
no di un locale pubblico, la cui ubicazione non sia preventivamente nota agli
operatori di polizia giudiziaria, oppure che non sia facilmente accessibile per la
collocazione delle microspie tradizionali perché sorvegliato da telecamere o da
altri sistemi di protezione.
Soprattutto nell’ultimo caso è possibile notare come l’intercettazione tra
presenti con metodi tradizionali non sia di per sé inattuabile, ma risulti però
esposta ad un più alto rischio di insuccesso: una condizione di questo tipo rien-
tra in pieno tra le situazioni in cui il ricorso all’agente intrusore si renda neces-
sario per la buona riuscita dell’operazione tecnica. Salvo poi che si proceda per
delitti di criminalità organizzata o di terrorismo, di cui all’art. 51, commi 3-bis e
3-quater c.p.p., il decreto autorizzativo dovrà anche indicare i luoghi e il tempo,
anche indirettamente indeterminati, in relazione ai quali è consentita l’attivazio-
ne del microfono: si vuole così evitare il rischio di un’attivazione indiscriminata
e ininterrotta degli ascolti che si protragga senza soluzione di continuità, espo-
nendo il bersaglio a una illimitata compressione della sua riservatezza.
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