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LE INTERCETTAZIONI “TRA PRESENTI” MEDIANTE CAPTATORE INFORMATICO



                    A tal proposito non si può sottovalutare il rischio che diventi non agevole
               individuare preventivamente, all’atto dell’autorizzazione, il luogo ed il tempo in
               cui si svolgeranno le conversazioni d’interesse investigativo : è proprio sulla
                                                                          (44)
               base di tale difficoltà, ben nota anche al legislatore, che è stata comunque pre-
               vista la possibilità di una determinazione anche indiretta .
                                                                      (45)
                    Si pensi infatti, in tema di contrasto al traffico illecito di stupefacenti, al
               caso in cui si debba monitorare l’incontro, emerso nel corso di una conver-
               sazione telefonica, tra acquirente e spacciatore in cui i due si diano appunta-
               mento in un luogo noto ad entrambi ma non ovviamente agli inquirenti dele-
               gati all’ascolto; ferma la sussistenza del requisito di necessità del ricorso a
               tale forma di intercettazione, posto che la mancata conoscenza del luogo del-
               l’appuntamento non rende possibile la preventiva installazione delle micro-
               spie, risulta impossibile per il giudice autorizzare l’intercettazione nel luogo
               specificatamente individuato, posto che lo stesso non sarà noto se non al
               momento dell’incontro stesso; ecco allora che la suddetta possibilità di auto-
               rizzazione consente l’intercettazione con rimando indiretto al luogo in cui
               avverrà la cessione della sostanza stupefacente. E anche qualora ciò dovesse
               accadere in un luogo domiciliare, la captazione sarebbe comunque consentita
               dato che in quel luogo risulterebbe in corso di svolgimento l’attività criminosa
               da contrastare.
                    Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui si debba monitorare lo
               svolgimento di una seduta riservata della commissione di gara nell’ambito di
               una procedura per l’aggiudicazione di una commessa pubblica, dovendo proce-
               dere per il delitto di turbativa d’asta di cui all’art. 353 c.p.
                    Qualora si dovesse conoscere la struttura pubblica in cui avrà luogo la riu-
               nione (46)  senza conoscere il locale esatto in cui i commissari si riuniranno, vi sarà
               comunque la possibilità di ricorrere all’intercettazione mediante trojan e il luogo
               potrà essere indirettamente determinato con il richiamo al sito in cui avrà mate-
               rialmente corso la riunione.

               (44)  Un ruolo determinante verrà giocato dalla giurisprudenza prossima ventura, impegnata nei
                    primi approcci con il nuovo istituto, che non dovrà/potrà mostrarsi eccessivamente rigida
                    nello scrutinio a posteriori della sufficiente determinatezza dei provvedimenti autorizzativi
                    emessi.
               (45)  Sul punto in questione, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo indica che
                    tale scelta si spiega nell’impossibilità di prevedere specificamente tutti gli spostamenti dell’ap-
                    parecchio controllato, con conseguente necessità logica di delimitare gli ambiti ai verosimili
                    spostamenti del soggetto, per come emergono in base alle emergenze investigative. A titolo
                    esemplificativo, la relazione indica che è legittimo quindi fare ricorso a formule del tipo
                    “ovunque incontri il soggetto x” oppure “ogni volta che si rechi nel locale y” e così via.
               (46)  Che in quanto pubblica sfugge, tradizionalmente, alla sua inclusione tra i luoghi domiciliari.
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