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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organiz-
zativo, con esclusione del mero concorso di persone nel reato (39) ex art.110 c.p.
Non solo dunque i reati di criminalità mafiosa, ma tutte le fattispecie criminose
di tipo associativo che, in quanto tali, prevedano che il ruolo della struttura si
riveli preminente rispetto ai singoli partecipanti. Riconoscendo la straordinaria
forza intrusiva del captatore, la Corte ha poi precisato che “la qualificazione del
fatto reato, ricompreso nella nozione di criminalità organizzata, deve risultare
ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari, evidenziati nella moti-
vazione del provvedimento di autorizzazione in modo rigoroso” .
(40)
prevista dall’art. 416 c.p., che si riscontra in tutti i casi nei quali un gruppo di persone si
associa per la realizzazione di delitti comuni;
- l’associazione di tipo mafioso, disciplinata dall’art. 416-bis c.p., che si concretizza quando il
sodalizio pone in essere delitti o, paradossalmente, attività lecite o pseudo tali (quali il con-
trollo di attività economiche, l’acquisizione di concessioni o appalti, il condizionamento di
voti favorevoli durante le competizioni elettorali) attraverso un metodo classificabile come
“mafioso”, caratterizzato dalla intimidazione e dalla omertà che ne deriva;
- le associazioni cosiddette monotematiche, costituite esclusivamente per la gestione di singole
attività delittuose (ad esempio un’associazione contrabbandiera per il commercio dei
tabacchi lavorati esteri, rientrante nell’art. 291-quater del Testo Unico Leggi Doganali,
oppure un’associazione per il traffico di stupefacenti, prevista dall’art. 74 del Testo Unico
Stupefacenti, o ancora un’associazione finalizzata alla tratta degli essere umani, ex art. 416,
comma 6 c.p., ecc.);
- associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, ex art. 270 e seguenti c.p.
(39) Pur se caratterizzato da un’attività di organizzazione di risorse materiali ed umane, con rilievo
predominante rispetto all’apporto dei singoli concorrenti La sentenza in esame ha confer-
mato la validità di questo indirizzo giurisprudenziale, “perché consente di cogliere l’essenza
del delitto di criminalità organizzata e nel contempo di ricomprendere tutti i suoi molteplici
aspetti, nell’ottica riconducibile alla ratio che ha ispirato gli interventi del legislatore in mate-
ria, tesi a contrastare nel modo più efficace quei reati che, per la struttura organizzativa che
presuppongono e per le finalità perseguite, costituiscono fenomeni di elevata pericolosità
sociale”.
(40) Cosiddetta “sentenza Romeo” (Cass., Sez. VI, 13 giugno 2017, n. 36874, inedita): ciò proprio
al fine di contenere il rischio di abusi investigativi per mezzo del grimaldello della “crimina-
lità organizzata”. Al riguardo, l’aspetto più delicato riguarda proprio la difficoltà di tracciare
un confine netto tra la fattispecie associativa ed il concorso di persone nel corso delle inda-
gini. Su questa delimitazione si esalta la funzione di garanzia del decreto di autorizzazione
sebbene questa, secondo l’indirizzo prevalente in giurisprudenza, si basi su un dato general-
mente labile come l’individuazione del tasso di precisione dell’accordo criminoso (vedasi in
merito, tra le altre, Cass., sez. II, 4 ottobre 2016, n. 53000, in CED CASS., n. 268540; Cass.,
sez. IV, 16 ottobre 2013 n. 51716, in CED CASS., n. 257906; Cass., Sez. II, 11 ottobre 2013,
n. 933, in CED CASS., n. 258009). Come ha suggerito da tempo la Suprema Corte (Cass.
pen., Sez. VI, 12 febbraio 2009, n. 12722, in GIUR. IT. 2010, 5, 1186), il giudice deve dare
conto della ragione dell’intrusione nella sfera della libertà di comunicare di una persona, illu-
strando quale sia il suo rapporto con gli specifici accertamenti in atto. Per giustificare l’atto
investigativo, in altri termini, il giudice non può tralasciare di indicare il criterio di collega-
mento tra l’indagine in corso e l’intercettando. L’obbligo di motivazione, di cui agli artt. 15
Cost. e 267, comma 1 c.p.p., si traduce dunque nell’obbligo tout court di spiegare il “perché di
un’intercettazione”.
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