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LE INTERCETTAZIONI “TRA PRESENTI” MEDIANTE CAPTATORE INFORMATICO
Trattandosi di un caso particolare di applicazione della disciplina già pre-
vista, non può che seguirne il perimetro stabilito: risulta pertanto sempre con-
sentita nei luoghi diversi da quelli di privata dimora, di cui all’art. 614 c.p., men-
tre, in tali luoghi, rimane autorizzabile dal giudice soltanto qualora sussista fon-
dato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.
Al contrario, nel caso in cui si proceda per i delitti di “criminalità organiz-
zata”, di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., viene sempre consentita
anche nei luoghi domiciliari.
La precisazione, attuata mediante l’art. 4 (“Modifiche al codice di proce-
dura penale in materia di intercettazioni mediante inserimento di captatore
informatico”) comma 1, lett. a), che modifica (a partire dal 26 luglio 2018) l’art.
266, comma 2, c.p.p. e introduce il comma 2-bis, potrebbe apparire superflua in
ragione di quanto già più volte messo in evidenza, mentre in realtà determina
un evidente restringimento dell’ambito operativo del trojan. Infatti, prima della
riforma, le citate Sezioni unite avevano indicato che, in tutti i procedimenti lato
sensu di criminalità organizzata, anche comune, era consentito ricorrere al trojan
pur senza necessità di specificare i luoghi in cui attivarlo; con l’inserimento del
comma 2-bis, invece, l’ambito operativo del captatore senza vincoli di luogo
viene ricondotto ai soli delitti espressamente indicati nelle norme di rinvio.
Sempre all’art. 4, inoltre:
- al comma 1, lett. d) si modifica l’art. 270 c.p.p. introducendo il comma
1-bis e modificando il comma 2: in termini di circolazione extra-procedimenta-
le, i risultati delle intercettazioni tra presenti, operate con trojan sui telefoni cel-
lulari, non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i
quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensa-
bili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza ;
(43)
- al comma 1, lett. e) si modifica l’art. 271 c.p.p. introducendo il comma
1-bis: non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni
preliminari all’inserimento del captatore informatico, nonché i dati acquisiti al
di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.
Quanto ai presupposti e alle forme del decreto che autorizza l’intercetta-
zione mediante agente intrusore, l’art. 4, comma 1, lett. b) modifica (a partire
dal 26 luglio 2018) l’art. 267, comma 1, c.p.p. richiedendo, uno sforzo motiva-
(43) A differenza del comma 1 che si indirizzava (per le intercettazioni tra presenti con metodi
tradizionali) a reati provenienti da procedimenti diversi. La suddetta novella decreta, pertan-
to, la non estensibilità dei risultati probatori conseguiti ad ulteriori reati pur appartenenti al
medesimo procedimento. L’eventuale riqualificazione derubricativa del titolo di reato, rispet-
to al quale è stata legittimamente autorizzata l’intercettazione, non pregiudica tuttavia l’uti-
lizzabilità dei risultati delle operazioni, né a diverse conclusioni pare potersi pervenire nel
caso in cui la comunicazione intercettata costituisca corpo del reato.
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