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LE INTERCETTAZIONI “TRA PRESENTI” MEDIANTE CAPTATORE INFORMATICO
rebbe a qualsiasi controllo al momento dell’autorizzazione che quindi, per
riprendere le parole dei giudici, si rivelerebbe “un’autorizzazione disposta al
buio”, pericolosamente esposta al rischio di generare una pluralità di intercetta-
zioni illegittime .
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D’altra parte, se per i procedimenti di criminalità organizzata la scelta del
legislatore è stata quella di ritenere irrilevanti le caratteristiche del luogo in cui
la captazione avviene, a maggior ragione questa deve osservarsi laddove le inter-
cettazioni si avvalgono di un mezzo, quale il trojan, per sua natura itinerante.
Ricomponendo così il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare in prece-
denza, le Sezioni Unite giungevano alla conclusione che, in relazione a indagini
per delitti di criminalità organizzata, l’intercettazione per mezzo di “captatore
informatico” fosse sempre legittima prescindendo dall’indicazione dei luoghi in
cui la captazione avvenga, in particolare nei domicili privati pur in mancanza di
gravi indizi che attestino lo svolgimento al loro interno, al momento della regi-
strazione delle conversazioni, dell’attività criminosa che si voglia perseguire.
A questo punto si rendeva necessario definire in maniera nitida quali delit-
ti possano venire ricompresi nella categoria “criminalità organizzata”.
Al riguardo, dopo aver proceduto a una ricognizione delle disposizioni che
concernono tale categoria di reati , le Sezioni Unite hanno confermato una
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nozione ampia di “delitti di criminalità organizzata”, valorizzando le finalità
perseguite dalle norme speciali ad essi collegate. Vengono così ricomprese atti-
vità criminose eterogenee (38) purché realizzate da una pluralità di soggetti che,
(36) Le Sezioni unite hanno reputato insoddisfacente la tutela “postuma” delle prerogative indi-
viduali che potrebbe derivare dall’applicazione della sanzione dell’inutilizzabilità che colpi-
rebbe le sole intercettazioni eventualmente avvenute in luoghi di privata dimora al di fuori
dei presupposti di cui all’art. 266, comma 2, c.p.p.
L’inutilizzabilità, infatti, va riservata a gravi patologie degli atti del procedimento, non all’ipo-
tesi di adozione di provvedimenti contra legem e non preventivamente controllabili quanto alla
loro conformità alla legge.
(37) La Corte ha distinto due categorie di norme: nella prima, si annoverano le disposizioni che
richiamano espressamente la locuzione “criminalità organizzata”; la seconda è costituita da
quelle norme (art. 51, comma 3-bis c.p.p. e art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.) che, pur non
recando in modo testuale la locuzione “delitti di criminalità organizzata”, prevedono un trat-
tamento processuale differenziato che rimanda ai crimini in forma organizzata.
(38) Nel nostro ordinamento non esiste una definizione omnicomprensiva di criminalità organiz-
zata; nondimeno, sulla base della progressiva estensione della disciplina speciale ad essa cor-
relata rispettivamente ai delitti previsti dagli artt. 270-ter e 280-bis c.p. e ai delitti di cui all’art.
407, comma 2, lett. a), n. 4, c.p.p. (ad opera dell’art. 3 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438) nonché, successivamente, ai delitti
previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, c.p. e dall’art. 3 legge 20 febbraio 1958, n.
75 (ad opera dell’art. 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228), possiamo ora, in linea di principio,
identificarne cinque diverse varianti quali:
- la criminalità organizzata comune, riconducibile allo schema dell’associazione per delinquere
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