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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             di tal genere effettuate in un qualsiasi luogo in cui il soggetto porti con sé l’ap-
             parecchio elettronico (30)  (specie se di natura domiciliare ex art. 614 c.p.).
                  Nel ribadire tale interpretazione, si evidenziava l’ammissibilità eventuale
             della variazione del luogo di captazione solo quando “rientrante nella specificità
             dell’ambiente  oggetto  dell’intercettazione  autorizzata”,  negandone  così  ogni
             tipo di operatività ad ampio raggio. Dopo meno di un anno, le Sezioni unite
             furono chiamate a pronunciarsi su un caso analogo; anche stavolta l’incipit è
             stato dato da un ricorso in Cassazione da parte della difesa in un procedimento
             in materia di associazione a delinquere di stampo mafioso. Appellandosi ad una
             presunta  violazione  degli  artt.  14  e  15  Cost.  nonché  dell’art.  8  CEDU
             (Convenzione Europea Diritti dell’Uomo), questa sollevava l’insussistenza dei
             gravi indizi di colpevolezza (31)  dell’imputato sulla base degli indizi emersi duran-
             te le operazioni di intercettazioni ambientali, in quanto nel decreto di autoriz-
             zazione si indicava come luogo di captazione “quello ove fosse ubicato in quel
             momento l’apparecchio portatile”. Il difensore si richiamava dunque alla prece-
             dente “giurisprudenza Musumeci”, chiedendo che fosse accertata l’illegittimità
             e l’inutilizzabilità delle conversazioni captate in luoghi non previamente identi-
             ficati. Chiamata a pronunciarsi, la VI Sezione della Corte di Cassazione (32)  si
             mostrava fin da subito critica verso le conclusioni della precedente decisione,
             soprattutto circa la previa identificazione del luogo (33)  come criterio fondante
             (30)  Si legge testualmente dal punto 2 dei motivi della decisione: “[…] un’intercettazione telema-
                  tica, tramite agente intrusore (virus informatico), che consenta l’apprensione delle conversa-
                  zioni tra presenti mediante l’attivazione, attraverso il virus informatico, del microfono di un
                  apparecchio telefonico smartphone, non è giuridicamente ammissibile. Nel caso di specie, la
                  tecnica utilizzata consente, attraverso l’attivazione del microfono del telefono cellulare, la
                  captazione di comunicazioni in qualsiasi luogo si rechi il soggetto, portando con se l’appa-
                  recchio […]. Non si tratta pertanto, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, di una sem-
                  plice modalità attuativa del mezzo di ricerca della prova, costituito dalle intercettazioni. Si
                  tratta  invece  di  una  tecnica  di  captazione  che  presenta  delle  specifiche  peculiarità  e  che
                  aggiunge un quid pluris rispetto alle ordinarie potenzialità dell’intercettazione, costituito, per
                  l’appunto, dalla possibilità di captare conversazioni tra presenti non solo in una pluralità di
                  luoghi, a seconda degli spostamenti del soggetto, ma - ciò che costituisce il fulcro problema-
                  tico della questione- senza limitazione di luogo. Ciò è inibito, prima ancora che dalla norma-
                  tiva codicistica, dal precetto costituzionale di cui all’art. 15 Cost. […] la cui corretta erme-
                  neutica osta all’attribuzione, al disposto dell’art. 266 c.p.p., comma 2, di una latitudine ope-
                  rativa così ampia da ricomprendere intercettazioni ambientali effettuate in qualunque luogo”.
             (31)  Che, insieme alle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, avevano spinto il Tribunale
                  del riesame di Palermo ad applicare all’imputato la misura della custodia cautelare in carcere
                  con ordinanza emessa l’8 gennaio 2016.
             (32)  Cass., 10 marzo 2016, n. 13884, non massimata.
             (33)  La Sezione rimettente sottolineava come “la pretesa di indicare con precisione e anticipata-
                  mente i luoghi interessati dall’attività di captazione fosse incompatibile con questo tipo di
                  intercettazioni che, per ragioni tecniche, in quanto collegata al dispositivo elettronico, sia
                  smartphone o tablet o pc portatile, prescinde dal riferimento al luogo”.
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