Page 99 - Rassegna 2018-3
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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




















             Fig. 5-6: Mobilità dei gestori di connessione ed attività intercettiva con trojan.

                  Le tradizionali attività investigative sono state tuttavia congegnate “nel
             segno della materialità”: ne deriva che, da una parte, taluni atti d’indagine per
             come sono congegnati non risultino più idonei alla virtualità del web, dall’altra
             la stessa tecnologia spinga verso nuovi canoni esecutivi di altre procedure inve-
             stigative, comprimendo e/o rimodulando la portata di diritti “convenzionali”
             e  non.  Tutto  ciò  determina  un’imprescindibile  esigenza  di  un  complessivo
             ripensamento (21)  degli  istituti  previsti  dalle  normative  vigenti  alla  luce  delle

             (21)  Volendo isolare i punti nodali della questione, potremmo riassumerli come segue riprenden-
                  do la trattazione di S. SIGNORATO, Le indagini digitali. Profili strutturali di una metamorfosi investi-
                  gativa, 2018, Giappichelli editore, pagg. 3-8:
                  -  Dematerializzazione o virtualizzazione degli oggetti in contrasto con l’idea che il diritto romano
                   ha tramandato di una immarcescibile correlazione tra res e dominium che le nuove tecno-
                   logie scindono invece irreparabilmente. Dalla digitalizzazione deriva infatti la possibilità di
                   prescindere dai supporti materiali, arrivando alla concreta ipotesi di oggetti immateriali che
                   configurino degli elementi di prova, la cui necessaria acquisizione possa rivelarsi critica;
                  -  Volatilizzazione della distinzione tra originale e copia, stante la possibilità di creare copie identi-
                   che all’originale;
                  -  Trasformazione dello spossessamento in condivisione, nella misura in cui se nella realtà fisica la con-
                   segna di un oggetto ad un’altra persona implica necessariamente lo spossessamento, nella
                   realtà digitale sembra sostituirsi ad esso la condivisione, permanendo in capo al soggetto
                   la disponibilità di ciò che mette a disposizione per il download;
                  -  Convergenza delle reti, in virtù della quale una sola rete può offrire servizi multipli dal mede-
                   simo dispositivo; diviene pertanto labile il confine tra l’intercettazione di conversazioni o
                   comunicazioni telefoniche ex art. 266 c.p.p. e l’intercettazione di comunicazioni informa-
                   tiche e telematiche, ex art. 266-bis c.p.p. Dalla polifunzionalità dei vari dispositivi informa-
                   tici ne deriva un’analoga versatilità degli strumenti di indagine: singoli strumenti investiga-
                   tivi, un tempo strutturati per svolgere una sola funzione, sono ora in grado di espletarne
                   molteplici (foto, video, audio ecc.);
                  - Difficile revisione dei principi giuridici sotto la spinta compulsiva della tecnologia: da un lato si
                   assiste all’individuazione di nuovi diritti e di declinazioni nuove dei diritti già esistenti, che
                   richiedono di ripensare le forme di tutela e di raccordare con esse tipologie e modalità
                   applicative degli atti investigativi. Dall’altro, si riscontra come i tradizionali atti investigativi
                   tipici appaiano spesso inadatti alle investigazioni che utilizzano le nuove tecnologie. Si mol-
                   tiplicano quindi gli atti atipici d’indagine con annesse criticità, come la loro dubbia com-
                   patibilità con il diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall’art. 8 Cedu;
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