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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Fig. 5-6: Mobilità dei gestori di connessione ed attività intercettiva con trojan.
Le tradizionali attività investigative sono state tuttavia congegnate “nel
segno della materialità”: ne deriva che, da una parte, taluni atti d’indagine per
come sono congegnati non risultino più idonei alla virtualità del web, dall’altra
la stessa tecnologia spinga verso nuovi canoni esecutivi di altre procedure inve-
stigative, comprimendo e/o rimodulando la portata di diritti “convenzionali”
e non. Tutto ciò determina un’imprescindibile esigenza di un complessivo
ripensamento (21) degli istituti previsti dalle normative vigenti alla luce delle
(21) Volendo isolare i punti nodali della questione, potremmo riassumerli come segue riprenden-
do la trattazione di S. SIGNORATO, Le indagini digitali. Profili strutturali di una metamorfosi investi-
gativa, 2018, Giappichelli editore, pagg. 3-8:
- Dematerializzazione o virtualizzazione degli oggetti in contrasto con l’idea che il diritto romano
ha tramandato di una immarcescibile correlazione tra res e dominium che le nuove tecno-
logie scindono invece irreparabilmente. Dalla digitalizzazione deriva infatti la possibilità di
prescindere dai supporti materiali, arrivando alla concreta ipotesi di oggetti immateriali che
configurino degli elementi di prova, la cui necessaria acquisizione possa rivelarsi critica;
- Volatilizzazione della distinzione tra originale e copia, stante la possibilità di creare copie identi-
che all’originale;
- Trasformazione dello spossessamento in condivisione, nella misura in cui se nella realtà fisica la con-
segna di un oggetto ad un’altra persona implica necessariamente lo spossessamento, nella
realtà digitale sembra sostituirsi ad esso la condivisione, permanendo in capo al soggetto
la disponibilità di ciò che mette a disposizione per il download;
- Convergenza delle reti, in virtù della quale una sola rete può offrire servizi multipli dal mede-
simo dispositivo; diviene pertanto labile il confine tra l’intercettazione di conversazioni o
comunicazioni telefoniche ex art. 266 c.p.p. e l’intercettazione di comunicazioni informa-
tiche e telematiche, ex art. 266-bis c.p.p. Dalla polifunzionalità dei vari dispositivi informa-
tici ne deriva un’analoga versatilità degli strumenti di indagine: singoli strumenti investiga-
tivi, un tempo strutturati per svolgere una sola funzione, sono ora in grado di espletarne
molteplici (foto, video, audio ecc.);
- Difficile revisione dei principi giuridici sotto la spinta compulsiva della tecnologia: da un lato si
assiste all’individuazione di nuovi diritti e di declinazioni nuove dei diritti già esistenti, che
richiedono di ripensare le forme di tutela e di raccordare con esse tipologie e modalità
applicative degli atti investigativi. Dall’altro, si riscontra come i tradizionali atti investigativi
tipici appaiano spesso inadatti alle investigazioni che utilizzano le nuove tecnologie. Si mol-
tiplicano quindi gli atti atipici d’indagine con annesse criticità, come la loro dubbia com-
patibilità con il diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall’art. 8 Cedu;
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