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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
presentare una lacuna importante nel mancato riferimento al citato art. 13 d.l.
152/91, faceva riferimento ad una nozione, quella di intercettazione ambienta-
le, in realtà priva di riscontro normativo sia nella disciplina ordinaria di cui
all’art. 266, comma 2, c.p.p., sia in quella derogatoria.
Il termine rinvia ad un’espressione, diffusasi nella prassi, per indicare che
le “cimici” o microspie sarebbero state installate in luoghi chiusi riconducibili a
determinati ambienti, mentre l’avvento del captatore ha di fatto rivoluzionato
completamente le procedure tecniche sia di installazione sia di captazione, fran-
tumando ogni limitazione nel tempo e nello spazio.
Evidenziando come formalmente né la legge né la giurisprudenza abbiano
mai richiesto la predeterminazione del luogo come condizione di legittimità
delle intercettazioni tra presenti , l’unico spartiacque rimane il comma 2 del-
(35)
l’art. 266 c.p.p. nella misura in cui la captazione avvenga in luoghi diversi da
quelli di cui all’art. 614 c.p.p., rispetto a cui non è richiesta alcuna condizione
particolare, oppure all’interno di private dimore, esclusivamente quando vi sia
un fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un’attività criminosa. È
dunque solo in riferimento a quest’ultima categoria che la natura itinerante del
captatore richiede “intrinsecamente” la previa individuazione del luogo: alla
luce di quanto detto l’intercettazione operata a mezzo trojan in luoghi di privata
dimora nel caso di procedimenti per reati ordinari deve sempre essere conside-
rata illegittima, poiché il giudice non può prevedere i luoghi in cui tale apparec-
chio sarà introdotto nei suoi spostamenti, verificando all’uopo, come prevede la
legge, che ivi sia effettivamente in corso un’attività criminosa.
Ed anche qualora tale previsione fosse possibile, essa comunque si sottrar-
(35) Assenza confermata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo
cui non è necessario che nel provvedimento autorizzativo delle intercettazioni siano indicati
i luoghi in cui le stesse devono svolgersi, purché ne venga identificato chiaramente il desti-
natario. Significativa in proposito la sentenza emessa il 4 dicembre 2015 dalla Grande
Camera (Zakharov contro Russia), con cui sono stati indicati gli elementi necessari ai fini
della compatibilità delle intercettazioni di conversazioni con la normativa dettata dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(C.E.D.U.), quali:
- predeterminazione della tipologia delle comunicazioni oggetto di intercettazione;
- ricognizione dei reati per cui tali mezzi invasivi sono applicabili;
- attribuzione ad un organo indipendente della competenza ad autorizzare le intercettazioni;
- definizione delle categorie di persone interessate;
- limiti di durata e procedura da osservare;
- criteri di utilizzazione e conservazione dei dati ottenuti;
- individuazione dei casi in cui occorre distruggerli.
La Corte ha ritenuto, in particolare, che la legge russa non rispettasse il criterio sulla “qualità
della legge” e che fosse incapace di limitare l’intercettazione di comunicazioni a quanto
“necessario in una società democratica”, con conseguente violazione dell’art. 8 della
C.E.D.U.
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