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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             presentare una lacuna importante nel mancato riferimento al citato art. 13 d.l.
             152/91, faceva riferimento ad una nozione, quella di intercettazione ambienta-
             le,  in  realtà  priva  di  riscontro  normativo  sia  nella  disciplina  ordinaria  di  cui
             all’art. 266, comma 2, c.p.p., sia in quella derogatoria.
                  Il termine rinvia ad un’espressione, diffusasi nella prassi, per indicare che
             le “cimici” o microspie sarebbero state installate in luoghi chiusi riconducibili a
             determinati ambienti, mentre l’avvento del captatore ha di fatto rivoluzionato
             completamente le procedure tecniche sia di installazione sia di captazione, fran-
             tumando ogni limitazione nel tempo e nello spazio.
                  Evidenziando come formalmente né la legge né la giurisprudenza abbiano
             mai richiesto la predeterminazione del luogo come condizione di legittimità
             delle intercettazioni tra presenti , l’unico spartiacque rimane il comma 2 del-
                                           (35)
             l’art. 266 c.p.p. nella misura in cui la captazione avvenga in luoghi diversi da
             quelli di cui all’art. 614 c.p.p., rispetto a cui non è richiesta alcuna condizione
             particolare, oppure all’interno di private dimore, esclusivamente quando vi sia
             un fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un’attività criminosa. È
             dunque solo in riferimento a quest’ultima categoria che la natura itinerante del
             captatore  richiede  “intrinsecamente”  la  previa  individuazione  del  luogo:  alla
             luce di quanto detto l’intercettazione operata a mezzo trojan in luoghi di privata
             dimora nel caso di procedimenti per reati ordinari deve sempre essere conside-
             rata illegittima, poiché il giudice non può prevedere i luoghi in cui tale apparec-
             chio sarà introdotto nei suoi spostamenti, verificando all’uopo, come prevede la
             legge, che ivi sia effettivamente in corso un’attività criminosa.
                  Ed anche qualora tale previsione fosse possibile, essa comunque si sottrar-

             (35)  Assenza confermata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo
                  cui non è necessario che nel provvedimento autorizzativo delle intercettazioni siano indicati
                  i luoghi in cui le stesse devono svolgersi, purché ne venga identificato chiaramente il desti-
                  natario.  Significativa  in  proposito  la  sentenza  emessa  il  4  dicembre  2015  dalla  Grande
                  Camera (Zakharov contro Russia), con cui sono stati indicati gli elementi necessari ai fini
                  della  compatibilità  delle  intercettazioni  di  conversazioni  con  la  normativa  dettata  dalla
                  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
                  (C.E.D.U.), quali:
                  -  predeterminazione della tipologia delle comunicazioni oggetto di intercettazione;
                  -  ricognizione dei reati per cui tali mezzi invasivi sono applicabili;
                  -  attribuzione ad un organo indipendente della competenza ad autorizzare le intercettazioni;
                  -  definizione delle categorie di persone interessate;
                  -  limiti di durata e procedura da osservare;
                  -  criteri di utilizzazione e conservazione dei dati ottenuti;
                  -  individuazione dei casi in cui occorre distruggerli.
                  La Corte ha ritenuto, in particolare, che la legge russa non rispettasse il criterio sulla “qualità
                  della  legge”  e  che  fosse  incapace  di  limitare  l’intercettazione  di  comunicazioni  a  quanto
                  “necessario  in  una  società  democratica”,  con  conseguente  violazione  dell’art.  8  della
                  C.E.D.U.
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