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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Fig. 9: Percorso dei dati captati verso i server allocati in Procura per la raccolta e lo storage.
- al termine della durata delle operazioni (che, come abbiamo già visto,
non coincide con il tempo del singolo e specifico ascolto) il captatore deve esse-
re disattivato e reso inservibile, dando atto della procedura seguita nel verbale
(comma 2-quinquies).
Quest’ultima disposizione non può che essere interpretata con una certa
elasticità, in considerazione delle serie difficoltà tecnico-operative connesse
all’inoculazione del captatore; pertanto non pare certamente praticabile che,
nell’ipotesi in cui la singola operazione autorizzata si sia già conclusa ma l’inda-
gine risulti ancora in corso, si proceda immediatamente alla disinstallazione
dell’agente intrusore, in quanto potrebbe tornare utile in vista di ulteriori incon-
tri da captare e sarebbe impensabile doverne replicare l’inoculazione. Ne con-
segue che il richiamo al “termine delle operazioni” non può prescindere dalla
valutazione complessiva della strategia investigativa in atto, contestualizzata nel-
l’ottica dell’intero procedimento penale (posto che in tale ambito è pacifica-
mente riconosciuta la facoltà di ricorrere a reiterati impieghi del dispositivo
“infettato”).
È interessante rilevare che tutte le modifiche intervenute all’art. 89, disp.
att. c.p.p. testé citate non sono prescritte a pena di inutilizzabilità dei risultati
delle intercettazioni acquisite (a differenza delle indicazioni fornite dall’art. 268,
comma 3, c.p.p.), posto che la riforma non è intervenuta sul testo dell’art. 271,
comma 1, c.p.p.
Con l’art. 6 (“Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l’im-
piego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche
e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro
la pubblica amministrazione”) si prevede, dal 26 gennaio 2018:
- l’estensione alle indagini su gravi delitti dei pubblici ufficiali (puniti con
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni) della disciplina
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