Page 115 - Rassegna 2018-3
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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




















             Fig. 9: Percorso dei dati captati verso i server allocati in Procura per la raccolta e lo storage.

                  -  al termine della durata delle operazioni (che, come abbiamo già visto,
             non coincide con il tempo del singolo e specifico ascolto) il captatore deve esse-
             re disattivato e reso inservibile, dando atto della procedura seguita nel verbale
             (comma 2-quinquies).
                  Quest’ultima disposizione non può che essere interpretata con una certa
             elasticità,  in  considerazione  delle  serie  difficoltà  tecnico-operative  connesse
             all’inoculazione  del  captatore;  pertanto  non  pare  certamente  praticabile  che,
             nell’ipotesi in cui la singola operazione autorizzata si sia già conclusa ma l’inda-
             gine  risulti  ancora  in  corso,  si  proceda  immediatamente  alla  disinstallazione
             dell’agente intrusore, in quanto potrebbe tornare utile in vista di ulteriori incon-
             tri da captare e sarebbe impensabile doverne replicare l’inoculazione. Ne con-
             segue che il richiamo al “termine delle operazioni” non può prescindere dalla
             valutazione complessiva della strategia investigativa in atto, contestualizzata nel-
             l’ottica dell’intero procedimento penale (posto che in tale ambito è pacifica-
             mente  riconosciuta  la  facoltà  di  ricorrere  a  reiterati  impieghi  del  dispositivo
             “infettato”).
                  È interessante rilevare che tutte le modifiche intervenute all’art. 89, disp.
             att. c.p.p. testé citate non sono prescritte a pena di inutilizzabilità dei risultati
             delle intercettazioni acquisite (a differenza delle indicazioni fornite dall’art. 268,
             comma 3, c.p.p.), posto che la riforma non è intervenuta sul testo dell’art. 271,
             comma 1, c.p.p.
                  Con l’art. 6 (“Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l’im-
             piego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche
             e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro
             la pubblica amministrazione”) si prevede, dal 26 gennaio 2018:
                  -  l’estensione alle indagini su gravi delitti dei pubblici ufficiali (puniti con
             la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni) della disciplina

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