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LE INTERCETTAZIONI “TRA PRESENTI” MEDIANTE CAPTATORE INFORMATICO



               loro, non solo dati rilevanti ai fini investigativi, ma anche irrilevanti o, peggio,
               “sensibili” (56)  la cui gestione implica un adeguato livello di preparazione tecnico-
               professionale da parte degli operatori preposti, oltre a una rigorosa tutela legi-
               slativa contro la loro illegittima divulgazione e/o utilizzo;
                    -  impossibilità di un accesso selettivo al sistema informatico “target”, in
               quanto allo stato attuale non vi è modo di concentrare le operazioni di capta-
               zione su specifici dati (57)  o circostanziarle con precisione massima in predeter-
               minate finestre spazio-temporali;
                    -  globalità della rete, che consente alle informazioni digitali di essere “sal-
               vate in cloud”, venendo ubicate su server dislocati in Paesi diversi rispetto a quello
               ove si svolgono le indagini. Ciò determina un sempre più costante ricorso alle
               procedure di cooperazione giudiziaria, nonché un pressante sforzo di armonizza-
               zione degli strumenti investigativi in uso a Paesi diversi, affinché vengano scorag-
               giate eventuali prevaricazioni di singoli Stati nel corso delle indagini, spingendole
               oltre ai limiti attribuiti alla propria sovranità fintanto che la tecnologia lo consenta.
                    Del  resto  nell’era  del  “grande  fratello  orwelliano”,  dove  ogni  condotta
               rappresenta un “dato” potenzialmente rintracciabile, è proprio la garanzia dei
               diritti individuali a poter subire le più gravi lesioni da un uso indiscriminato del
               progresso disponibile. Al riguardo, è stato affermato in dottrina che “… i diritti
               fondamentali sono oggetto di tutela “progressiva”, non solo nel senso di un
               loro opportuno adeguamento all’evoluzione tecnologica e alle sfide del tempo,
               ma altresì per il fatto di trovarsi in rapporto di costante tensione con l’esigenza,
               anch’essa di rango costituzionale, di un efficace perseguimento dei reati”. Il tor-
               tuoso percorso legislativo verso la regolamentazione processuale dei captatori
                                        (58)
               informatici testimonia quanto possa essere difficile il bilanciamento tra esigenze
               probatorie e garanzie difensive, ma allo stesso tempo quanto sia vivo il dibattito
               attuale attorno a queste tematiche. La “riforma Orlando” sicuramente rappre-

               (56)  Ovvero, ex art. 4 del D. Lgs. n. 196 del 2003, “dati personali idonei a rivelare l’origine razziale
                    ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesio-
                    ne a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
                    o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
               (57)  Fattore che determina il rischio che un tale supporto tecnologico, più che per le classiche indagini
                    di p.g. a carattere prettamente repressivo, possa utilizzarsi per attività esplorative di tipo massivo, tese
                    alla ricerca stessa delle notizie di reato lungo un crinale ambiguo tra prevenzione e repressione.
               (58)  La proposta di legge C.3762 del 20 aprile 2016, ad opera dei deputati Quintarelli e Catalano,
                    oltre all’emendamento Casson-Cucca al disegno di legge n. 2067, presentato in data 3 agosto
                    2016, sono state le tappe più recenti di tale percorso, che ha conosciuto le sue prime vicissi-
                    tudini già con il cosiddetto “pacchetto terrorismo”, poi tradottosi nel d.l. 18 febbraio 2015,
                    n. 7 “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale”, che in
                    sede di conversione nella legge 17 aprile 2015, n. 43, vide stralciato tra le polemiche l’emen-
                    damento che avrebbe dovuto modificare l’art. 266-bis c.p.p.
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