Page 116 - Rassegna 2018-3
P. 116
LE INTERCETTAZIONI “TRA PRESENTI” MEDIANTE CAPTATORE INFORMATICO
delle intercettazioni telefoniche e di conversazioni tra presenti vigenti per i
delitti di criminalità organizzata (ex art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203);
- in relazione a tale catalogo di delitti, le intercettazioni con captatore
informatico in luoghi di privata dimora (ex art. 614 c.p.) vengono consentite
solo quando vi sia motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l’attività
criminosa.
L’obiettivo maggiormente auspicato dalla “riforma Orlando” era proba-
bilmente proprio semplificare le condizioni per l’impiego del captatore infor-
matico nell’ambito di reati, quali quelli commessi dai pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione, particolarmente invisi all’opinione pubblica e, al
contempo, molto insidiosi da dimostrare in modo oggettivo.
Il legislatore ha inteso equiparare, almeno in linea di principio, la norma-
tiva in tema di captazioni occulte dei suddetti reati a quella tipica dei procedi-
menti per criminalità organizzata e terrorismo , con tutto ciò che ne consegue
(52)
in termini di applicabilità degli aspetti di specialità nella disciplina derogatoria
rispetto a quella ordinaria : in particolare la riforma estende, anche per i gravi
(53)
reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, la pos-
sibilità di attivare gli ascolti nei luoghi di cui all’art. 614 c.p., pur quando non vi
sia motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività crimino-
sa. Va tuttavia sottolineato che il rimando non è integrale in base a quanto appe-
na detto riguardo all’art. 6, comma 2 del decreto in esame circa la captazione a
mezzo trojan nei luoghi di privata dimora: l’atteggiamento estremamente cauto
del legislatore in materia ha dunque decretato l’insorgenza di una terza discipli-
na delle intercettazioni, a metà strada tra quella ordinaria e quella speciale.
(52) La giurisprudenza ritiene che la valutazione del reato per il quale si procede, da cui dipende
l’applicazione della disciplina ordinaria o di quella speciale per la criminalità organizzata, va
fatta con riguardo all’indagine nel suo complesso e non con riferimento alla responsabilità di
ciascun indagato (vedasi Cass. 6 aprile 2017, n. 28252, Rv. 270565; Cass. 4 marzo 2016, n.
26817, Rv. 267889). L’orientamento appare certamente estensibile anche ai reati contro la
pubblica amministrazione, anche in considerazione del fatto che l’art. 6 comma 1, del decre-
to in esame fa riferimento ai “procedimenti” per i reati di pubblica amministrazione, non alle
singole ed autonome posizioni di coloro che, a vario titolo, vengono coinvolti nell’indagine.
(53) In termini di requisiti per l’autorizzazione alle operazioni si dovranno valutare, in luogo dei
gravi indizi di reato e del requisito di indispensabilità del ricorso alle intercettazioni, i soli suf-
ficienti indizi di reato e la mera necessità del mezzo captativo. È prevista la facoltà dell’uffi-
ciale di polizia giudiziaria delegato all’ascolto di farsi coadiuvare da agenti di polizia giudizia-
ria. Sul fronte della durata delle operazioni, in luogo del tradizionale termine di quindici gior-
ni, essa non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto
motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora ne permangano i presupposti appli-
cativi. Nei casi di urgenza, alla proroga può provvedere direttamente il pubblico ministero,
secondo le disposizioni del comma 2, dell’art. 267 c.p.p.
115

