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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
La Crime Science è divenuta la protagonista di questo cambiamento a partire
dal 2001, focalizzando altri aspetti relativi al concetto di crimine. Per esempio gli
approcci criminologici tradizionali si interessano principalmente di fattori defi-
niti ‘ad ampio raggio’ come la povertà, il disagio sociale e le problematiche edu-
cative, peccando talvolta di un certo grado di nozionismo e di uno scarso col-
legamento con la realtà criminale nuda e cruda .
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Al contrario i professionisti che lavorano al interno dell’Institute of Crime
Science si dedicano ad uno studio meticoloso dei fattori definiti ‘a breve raggio’,
‘why?’ (perché), ‘where?’ (dove), ‘when?’ (quando), by ‘whom’ (chi), e a come
un particolare crimine è stato commesso .
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Sono anche valutati i vari modi in cui una situazione circostanziale forni-
sce opportunità e provocazioni tali da generare l’agito criminale .
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Questo metodo valutativo orientato alla comprensione di fattori a breve
raggio è il retaggio empirico di un tessuto teorico preesistente, il quale è signi-
ficativamente rappresentato da una teoria criminologica chiamata la Routine
Activity Theory. Tale teoria, inizialmente ideata da Cohen e Felson (1980) e suc-
cessivamente sviluppata solo da Felson, è uno dei costrutti teorici più ampia-
mente citati e influenti nel campo della criminologia e della Crime Science nel suo
più ampio senso. In contrasto con le precedenti teorie criminologiche, incentra-
te sulla figura del criminale e dei fattori psicologici, biologici, o sociali che
hanno motivato l’atto criminale, questa nuova teoria si basa sullo studio del cri-
mine in quanto ‘evento’ specifico e sulla sua relazione con lo spazio e il tempo,
sottolineando così la sua natura ecologica e le sue implicazioni .
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Data la sua forte inclinazione pragmatica essa si è focalizzata principal-
mente sulla prevenzione della criminalità per ridurre attraverso specifiche tec-
niche le opportunità criminogene e fare così in modo che i potenziali criminali
aumentino i loro rischi e vedano ridursi i benefici derivanti dal loro agito crimi-
nale .
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(33) - UCL, 2016.
(34) - UCL, 2016.
(35) - UCL, 2016.
(36) - Mirò, 2014.
(37) - Mirò, 2014.
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