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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
È assolutamente necessario chiarire se queste procedure sono strettamen-
te vincolate al processo produttivo oppure lascino margini di discrezionalità
nella ricerca dei composti e se per i rifiuti di cui non è possibile conoscere la
provenienza valga la presunzione di pericolosità.
Per questo motivo, il Supremo Collegio Italiano ha ritenuto di volere
rimettere alla Corte di Giustizia, le seguenti quattro questioni interpretative:
a. se la decisione 2014 /955/Ue e il Regolamento UE 1357/2014 vadano
interpretati nel senso che il produttore del rifiuto quando non è nota la compo-
sizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;
b. se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a meto-
diche uniformi e predeterminate;
c. se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accu-
rata e rappresentativa, tenuto conto della composizione del rifiuto se già indivi-
duata o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata
secondo criteri probabilistici, considerate quelle che ragionevolmente potrebbe-
ro essere presenti nel rifiuto;
d. se, nel dubbio o nella impossibilità di provvedere con certezza alla indi-
viduazione delle presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo
debba essere sempre classificato come pericolo in forza del principio di precau-
zione.
Attendiamo, questa volta, il responso della Corte lussemburghese per
acquisire, finalmente, delle certezze in questa spinosa materia.
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