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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               piuttosto del corrispondente termine italiano “appropriato”, nel suo significato
               di adatto o idoneo. Parimenti il termine “pertinente” non andrebbe riferito al
               processo produttivo, ma alle proprietà di pericolo, subito dopo indicate.
                    Ciò  su  cui  convergono  le  opinioni  degli  interpreti  è  che  la  normativa
               comunitaria non contiene indicazioni prescrittive di specifiche procedure anali-
               tiche che, invece, la legge 116 /2014 disponeva e che ora non sono più applica-
               bili, dopo l’intervento abrogativo della legge 116/14 ad opera del D.L. 91/17.




               3. La necessità dell’intervento della Corte di Giustizia Europea


                    La Suprema Corte di Cassazione si era già pronunciata in relazione a
                                                     (3)
               questa tematica, dopo l’introduzione della disciplina della legge 116/2014 ma
               prima del primo giugno 2015, data di entrata in vigore della decisione della
               commissione 2014/995/UE, affermando il seguente principio di diritto: “in
               caso di gestione di rifiuti a specchio, il produttore/detentore è tenuto per clas-
               sificare il rifiuto e attribuire il codice (pericoloso/non pericoloso), ad eseguire
               le necessarie analisi volte ad accertare l’eventuale presenza di sostanze perico-
               lose ed il superamento delle soglie di concentrazione, e solo nel caso in cui
               siano accertati in concreto l’assenza o il mancato superamento di dette soglie,
               il rifiuto potrà essere classificato come non pericoloso”.
                    Chiamata nuovamente a pronunciarsi in questo ambito, poiché investita
               da un ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Roma avverso l’or-
               dinanza del Tribunale del Riesame di annullamento di un importante sequestro
               preventivo,  la  medesima  Sezione  della  Cassazione,  dopo  ampia  e  ragionata
               ricostruzione della normativa sui rifiuti a specchio e delle due tesi dottrinarie,
               ha ritenuto di dover rimettere alla Corte Giustizia Europea la questione pre-
               giudiziale  circa  l’interpretazione  della  decisione  2014/995/Ue  ed  il
               Regolamento UE nr 1357/2014, sussistendo ragionevole dubbi circa il loro
               ambito di operatività.
                    Tra le due tesi sopra illustrate, la Cassazione ha ritenuto condivisibili quelle
               osservazioni secondo cui ciò che si richiede è, in ogni caso, una adeguata carat-
               (3) - Cassazione, sez. 3, n. 47897 del 3 maggio 2016.

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