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NOVITÀ IN MATERIA DI CODICI A SPECCHIO


             legge 116 si pone in contrasto con il regolamento 1357/2014 e con la decisione
             214 /955/Ue che non prevedono alcuna presunzione di pericolosità ma si limi-
             tano a stabilire quanto segue.
                  L’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata
             come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolo-
             se», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose per-
             tinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da
             HP  1  a  HP  8  e/o  da  HP  10  a  HP  15  di  cui  all’allegato  III  della  direttiva
             2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo»
             deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai docu-
             menti di riferimento negli Stati membri. Una caratteristica di pericolo può esse-
             re valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato
             nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato
             nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al
             regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti
             a livello internazionale, tenendo conto dell’articolo 7 del regolamento (CE) n.
             1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.
                  Il Regolamento UE n. 1357/2014 e la Decisione 2914/955/Ue, a diffe-
             renza della normativa italiana introdotta dalla Legge 116/2014, fissano criteri
             per la qualifica del rifiuto come pericoloso e prevedono accertamenti sulla effet-
             tiva composizione, usando espressioni quali “opportuno ovvero pertinente”.
                  Questa tesi - nota come quella della probabilità- ispirata al principio dello
             sviluppo  sostenibile,  espressamente  previsto  dall’articolo  3  quater  del  Testo
             Unico Ambiente, sostiene che l’utilizzo da parte della normativa comunitaria
             dei  due  termini  opportuno  e  pertinente,  si  traduce  in  un  certo  margine  di
             discrezionalità in capo al produttore, il quale non è tenuto ad una ricerca di tutte
             le possibili sostanze, ma solo di quello pertinenti al processo produttivo.
                  I sostenitori della tesi più rigorosa, invece, richiamando i testi delle norme
             comunitarie in lingua originale (francese e inglese), fanno notare che la tradu-
             zione italiana non è fedele al senso dei corrispondenti testi francesi e inglesi, che
             nel contesto in cui sono inseriti, esprimono un altro significato; in particolare,
             il  termine  inglese  “appropriate”  e  quello  francese  “appropriè”,  tradotti  con
             quello di “opportuno”, sono indicativi non tanto di una facoltà di scelta quanto

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