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NOVITÀ IN MATERIA DI CODICI A SPECCHIO
legge 116 si pone in contrasto con il regolamento 1357/2014 e con la decisione
214 /955/Ue che non prevedono alcuna presunzione di pericolosità ma si limi-
tano a stabilire quanto segue.
L’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata
come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolo-
se», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose per-
tinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da
HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all’allegato III della direttiva
2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo»
deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai docu-
menti di riferimento negli Stati membri. Una caratteristica di pericolo può esse-
re valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato
nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato
nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al
regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti
a livello internazionale, tenendo conto dell’articolo 7 del regolamento (CE) n.
1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.
Il Regolamento UE n. 1357/2014 e la Decisione 2914/955/Ue, a diffe-
renza della normativa italiana introdotta dalla Legge 116/2014, fissano criteri
per la qualifica del rifiuto come pericoloso e prevedono accertamenti sulla effet-
tiva composizione, usando espressioni quali “opportuno ovvero pertinente”.
Questa tesi - nota come quella della probabilità- ispirata al principio dello
sviluppo sostenibile, espressamente previsto dall’articolo 3 quater del Testo
Unico Ambiente, sostiene che l’utilizzo da parte della normativa comunitaria
dei due termini opportuno e pertinente, si traduce in un certo margine di
discrezionalità in capo al produttore, il quale non è tenuto ad una ricerca di tutte
le possibili sostanze, ma solo di quello pertinenti al processo produttivo.
I sostenitori della tesi più rigorosa, invece, richiamando i testi delle norme
comunitarie in lingua originale (francese e inglese), fanno notare che la tradu-
zione italiana non è fedele al senso dei corrispondenti testi francesi e inglesi, che
nel contesto in cui sono inseriti, esprimono un altro significato; in particolare,
il termine inglese “appropriate” e quello francese “appropriè”, tradotti con
quello di “opportuno”, sono indicativi non tanto di una facoltà di scelta quanto
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