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NOVITÀ IN MATERIA DI CODICI A SPECCHIO
- alle loro caratteristiche, in pericolosi (contrassegnati da un asterisco) e
non pericolosi;
- alla loro provenienza in urbani e speciali.
A ciascuno di essi è assegnato un codice CER sulla base della sua origine e
della sua composizione e automaticamente esso viene classificato come rifiuto peri-
coloso o non pericoloso. Tuttavia, per alcune attività di produzione o consumo, il
Catalogo prevede che da esse possano scaturire due categorie di rifiuti, uno perico-
loso ed uno non pericoloso; sono, appunto, i cosiddetti codici a specchio per cui
quel rifiuto viene classificato sia con asterisco (come pericoloso) sia senza, in base
alle sua composizione e caratteristiche chimiche. Un rifiuto individuato da una voce
a specchio è identificato come pericoloso solo se le sostanze, qualificate come peri-
colose, raggiungono determinate concentrazioni, tali da conferire al rifiuto una o
più delle proprietà di cui all’Allegato I alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 .
(1)
In questa materia la normativa interna è diretta applicazione dei principi san-
citi a livello comunitario; in taluni casi, le norme di attuazione si limitano a ripor-
tare integralmente i citati testi sovranazionali o a fare rinvio ad essi; mentre in altri
casi, la trasposizione nel nostro ordinamento delle indicazioni sancite dagli atti
normativi di matrice euro unitaria avviene con norme di attuazione che possono
creare problemi interprativi. È quanto accaduto nell’ambito della procedura di
classificazione dei codici a specchio. Il produttore ha l’onere di osservare la mas-
sima diligenza nella fase di caratterizzazione dei rifiuti, al fine di individuare le
regole per il corretto recupero o smaltimento. Fino all’introduzione del decreto
legislativo 116/2014 (oggi abrogato dal D.L. 91/2017), gravava sul produttore solo
un obbligo di risultato: egli doveva garantire che le analisi fossero conformi al vero.
Con l’entrata in vigore dell’articolo 13 comma 5 della lett. B bis del decre-
to 116/2014, invece, erano stati introdotti precisi obblighi procedurali in capo
al produttore che doveva:
a. individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso la scheda informa-
tiva del produttore, la conoscenza del processo chimico, il campionamento
(secondo procedure standardizzate a livello europeo) e l’analisi;
(1) - Le proprietà di pericolo, descritte nell’Allegato 1, originariamente attuativo della direttiva
comunitaria 2008/98/CE, sono state modificate dal regolamento UE nr. 357/2014, che è poi
è stato completato dalla decisione 2014/955/UE della Commissione; le nuove norme sono in
vigore dal 1 giugno 2015.
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