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NOVITÀ IN MATERIA DI CODICI A SPECCHIO


                  -  alle loro caratteristiche, in pericolosi (contrassegnati da un asterisco) e
             non pericolosi;
                  -  alla loro provenienza in urbani e speciali.
                  A ciascuno di essi è assegnato un codice CER sulla base della sua origine e
             della sua composizione e automaticamente esso viene classificato come rifiuto peri-
             coloso o non pericoloso. Tuttavia, per alcune attività di produzione o consumo, il
             Catalogo prevede che da esse possano scaturire due categorie di rifiuti, uno perico-
             loso ed uno non pericoloso; sono, appunto, i cosiddetti codici a specchio per cui
             quel rifiuto viene classificato sia con asterisco (come pericoloso) sia senza, in base
             alle sua composizione e caratteristiche chimiche. Un rifiuto individuato da una voce
             a specchio è identificato come pericoloso solo se le sostanze, qualificate come peri-
             colose, raggiungono determinate concentrazioni, tali da conferire al rifiuto una o
             più delle proprietà di cui all’Allegato I alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 .
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                  In questa materia la normativa interna è diretta applicazione dei principi san-
             citi a livello comunitario; in taluni casi, le norme di attuazione si limitano a ripor-
             tare integralmente i citati testi sovranazionali o a fare rinvio ad essi; mentre in altri
             casi, la trasposizione nel nostro ordinamento delle indicazioni sancite dagli atti
             normativi di matrice euro unitaria avviene con norme di attuazione che possono
             creare problemi interprativi. È quanto accaduto nell’ambito della procedura di
             classificazione dei codici a specchio. Il produttore ha l’onere di osservare la mas-
             sima diligenza nella fase di caratterizzazione dei rifiuti, al fine di individuare le
             regole per il corretto recupero o smaltimento. Fino all’introduzione del decreto
             legislativo 116/2014 (oggi abrogato dal D.L. 91/2017), gravava sul produttore solo
             un obbligo di risultato: egli doveva garantire che le analisi fossero conformi al vero.
                  Con l’entrata in vigore dell’articolo 13 comma 5 della lett. B bis del decre-
             to 116/2014, invece, erano stati introdotti precisi obblighi procedurali in capo
             al produttore che doveva:
                  a. individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso la scheda informa-
             tiva  del  produttore,  la  conoscenza  del  processo  chimico,  il  campionamento
             (secondo procedure standardizzate a livello europeo) e l’analisi;
             (1) - Le  proprietà  di  pericolo,  descritte  nell’Allegato  1,  originariamente  attuativo  della  direttiva
                 comunitaria 2008/98/CE, sono state modificate dal regolamento UE nr. 357/2014, che è poi
                 è stato completato dalla decisione 2014/955/UE della Commissione; le nuove norme sono in
                 vigore dal 1 giugno 2015.

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