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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
b. determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso la etichettatura
delle sostanze e dei preparati pericolosi, le fonti informative europee ed inter-
nazionali, la scheda di sicurezza da cui deriva il rifiuto;
c. stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti nel rifiuto compor-
tino che esso presenti caratteristiche di pericolo.
La parte della normativa del decreto legislativo del 2014 che ha destato
maggiori problemi interpretativi e pratici, in quanto ritenuta non in linea con
quella comunitaria, è quella che era contenuta nei commi 5 e 6 della Premessa;
le suddette disposizioni avevano introdotto una presunzione di pericolosità dei
rifiuti con codici a specchio, prevedendo che: “Quando le sostanze presenti nel
rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità in precedenza
enucleate, oppure le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate
il rifiuto si classifica come pericoloso”.
Questa presunzione di pericolosità dei rifiuti in relazione ai quali le analisi
sono incomplete o non sono svolte secondo le indicazioni normative, è stata
oggetto di forti critiche.
Per una parte della dottrina specialistica più rigorosa, infatti, la normativa
in esame conferma la tesi della presunta pericolosità dei rifiuti con codice a
specchio, salva la prova che deve essere fornita dal produttore, di aver svolto
analisi esaustive. Secondo i sostenitori di questa tesi - chiamata della certezza -
l’attuale normativa comunitaria, imporrerebbe ai fini dell’attribuzione del cor-
retto codice CER con codici a specchio, che si verifichi la presenza o meno
delle sostanza pericolose specifiche o generiche.
In questa prospettiva, anche se la normativa comunitaria non indica alcu-
na specifica metodologia per l’accertamento della pericolosità, si esclude qual-
sivoglia incompatibilità con essa della legge 116/14, in forza del principio di
precauzione .
(2)
Secondo i fautori della tesi opposta, invece, la normativa introdotta dalla
(2) - Il principio di precauzione è previsto espressamente dall’articolo 174 del Trattato CE, norma
richiamata dall’articolo 301 del Testo unico Ambiente, che recita: “in caso di pericoli, anche
solo potenziali per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di
protezione”. Si tratta di un principio che ha portata generale, ma è anche obbligatorio ed ha
efficacia vincolante sia nella fase di elaborazione, definizione e attuazione delle politiche
ambientali, sia in relazione alla condotta degli operatori.
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