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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    b. determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso la etichettatura
               delle sostanze e dei preparati pericolosi, le fonti informative europee ed inter-
               nazionali, la scheda di sicurezza da cui deriva il rifiuto;
                    c. stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti nel rifiuto compor-
               tino che esso presenti caratteristiche di pericolo.
                    La parte della normativa del decreto legislativo del 2014 che ha destato
               maggiori problemi interpretativi e pratici, in quanto ritenuta non in linea con
               quella comunitaria, è quella che era contenuta nei commi 5 e 6 della Premessa;
               le suddette disposizioni avevano introdotto una presunzione di pericolosità dei
               rifiuti con codici a specchio, prevedendo che: “Quando le sostanze presenti nel
               rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità in precedenza
               enucleate, oppure le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate
               il rifiuto si classifica come pericoloso”.
                    Questa presunzione di pericolosità dei rifiuti in relazione ai quali le analisi
               sono incomplete o non sono svolte secondo le indicazioni normative, è stata
               oggetto di forti critiche.
                    Per una parte della dottrina specialistica più rigorosa, infatti, la normativa
               in esame conferma la tesi della presunta pericolosità dei rifiuti con codice a
               specchio, salva la prova che deve essere fornita dal produttore, di aver svolto
               analisi esaustive. Secondo i sostenitori di questa tesi - chiamata della certezza -
               l’attuale normativa comunitaria, imporrerebbe ai fini dell’attribuzione del cor-
               retto codice CER con codici a specchio, che si verifichi la presenza o meno
               delle sostanza pericolose specifiche o generiche.
                    In questa prospettiva, anche se la normativa comunitaria non indica alcu-
               na specifica metodologia per l’accertamento della pericolosità, si esclude qual-
               sivoglia incompatibilità con essa della legge 116/14, in forza del principio di
               precauzione .
                           (2)
                    Secondo i fautori della tesi opposta, invece, la normativa introdotta dalla

               (2) - Il principio di precauzione è previsto espressamente dall’articolo 174 del Trattato CE, norma
                   richiamata dall’articolo 301 del Testo unico Ambiente, che recita: “in caso di pericoli, anche
                   solo potenziali per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di
                   protezione”. Si tratta di un principio che ha portata generale, ma è anche obbligatorio ed ha
                   efficacia  vincolante  sia  nella  fase  di  elaborazione,  definizione  e  attuazione  delle  politiche
                   ambientali, sia in relazione alla condotta degli operatori.

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