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NOVITÀ IN MATERIA DI CODICI A SPECCHIO


             terizzazione del rifiuto e non anche la ricerca indiscriminata di tutte le sostanze
             che esso potrebbe contenere. In sostanza, conoscendo l’origine del rifiuto è
             sempre possibile accertare la presenza o meno delle sostanze pericolose, anche
             se non sempre la composizione dei rifiuti è desumibile dalla sua origine, come
             nel caso in cui non derivi da uno specifico processo produttivo oppure esso sia
             conseguenza di altri fenomeni o trattamenti che ne mutano la composizione.
                  La Suprema Corte ritiene che entrambe le tesi che si sono contrapposte in
             questa materia non possono essere condivise laddove si esprimano in termini
             assoluti e drastici a favore della operatività di presunzioni o di criteri probabili-
             stici.
                  La Corte giudica corretto senz’altro il richiamo al principio di precauzione
             (sancito dall’articolo 178 del decreto legislativo 152/2006) cui deve conformarsi
             la gestione dei rifiuti, applicabile anche alla classificazione dei rifiuti a specchio,
             al fine di garantire una adeguata protezione dell’ambiente e della salute delle
             persone.
                  Conforme  a  tale  principio  ed  a  quello  di  ragionevolezza,  è  la  tesi  che
             richiede una caratterizzazione spinta e sistematica solo quando è sconosciuta la
             provenienza e la composizione del rifiuto; laddove il rifiuto è conosciuto, l’ana-
             lisi chimica dovrebbe riguardare esclusivamente le sostanze che sono potenzial-
             mente presenti in base alle fonti dei dati e del processo di formazione del rifiu-
             to. Allorché tale accertamento non fosse possibile, si dovrebbe necessariamente
             procedere alla classificazione del rifiuto come pericoloso.
                  Nonostante questa chiara presa di posizione, che possiamo definire inter-
             media  tra  le  due  tesi  estreme  sopra  indicate,  la  Suprema  Corte  ha  ritenuto
             comunque che residuino margini di incertezza interpretativa delle norme comu-
             nitarie, per effetto del richiamo ad esse da parte del decreto legge 91/17. La
             normativa introdotta con carattere d’urgenza, infatti, pur non rilevando espres-
             samente l’incompatibilità della normativa italiana precedente con quella comu-
             nitaria sopravvenuta, sembrerebbe aver voluto ancorare la caratterizzazione dei
             rifiuti  a  specchio,  ai  canoni  della  “opportunità  e  pertinenza”,  in  tal  modo
             lasciando all’interprete il difficile compito di stabilire in concreto quali sono le
             procedure che il produttore debba seguire per caratterizzare correttamente i
             rifiuti a specchio e non incorrere in sanzioni.

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