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NOVITÀ IN MATERIA DI CODICI A SPECCHIO
terizzazione del rifiuto e non anche la ricerca indiscriminata di tutte le sostanze
che esso potrebbe contenere. In sostanza, conoscendo l’origine del rifiuto è
sempre possibile accertare la presenza o meno delle sostanze pericolose, anche
se non sempre la composizione dei rifiuti è desumibile dalla sua origine, come
nel caso in cui non derivi da uno specifico processo produttivo oppure esso sia
conseguenza di altri fenomeni o trattamenti che ne mutano la composizione.
La Suprema Corte ritiene che entrambe le tesi che si sono contrapposte in
questa materia non possono essere condivise laddove si esprimano in termini
assoluti e drastici a favore della operatività di presunzioni o di criteri probabili-
stici.
La Corte giudica corretto senz’altro il richiamo al principio di precauzione
(sancito dall’articolo 178 del decreto legislativo 152/2006) cui deve conformarsi
la gestione dei rifiuti, applicabile anche alla classificazione dei rifiuti a specchio,
al fine di garantire una adeguata protezione dell’ambiente e della salute delle
persone.
Conforme a tale principio ed a quello di ragionevolezza, è la tesi che
richiede una caratterizzazione spinta e sistematica solo quando è sconosciuta la
provenienza e la composizione del rifiuto; laddove il rifiuto è conosciuto, l’ana-
lisi chimica dovrebbe riguardare esclusivamente le sostanze che sono potenzial-
mente presenti in base alle fonti dei dati e del processo di formazione del rifiu-
to. Allorché tale accertamento non fosse possibile, si dovrebbe necessariamente
procedere alla classificazione del rifiuto come pericoloso.
Nonostante questa chiara presa di posizione, che possiamo definire inter-
media tra le due tesi estreme sopra indicate, la Suprema Corte ha ritenuto
comunque che residuino margini di incertezza interpretativa delle norme comu-
nitarie, per effetto del richiamo ad esse da parte del decreto legge 91/17. La
normativa introdotta con carattere d’urgenza, infatti, pur non rilevando espres-
samente l’incompatibilità della normativa italiana precedente con quella comu-
nitaria sopravvenuta, sembrerebbe aver voluto ancorare la caratterizzazione dei
rifiuti a specchio, ai canoni della “opportunità e pertinenza”, in tal modo
lasciando all’interprete il difficile compito di stabilire in concreto quali sono le
procedure che il produttore debba seguire per caratterizzare correttamente i
rifiuti a specchio e non incorrere in sanzioni.
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