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LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814
rientrato in sede, l’ispettore scrisse al ministro, sconfessando il sottoposto per-
ché l’ammissione di «illetterati» avrebbe compromesso l’operatività dell’Arma e
la scelta dei sottufficiali, tanto più che per «difetto d’uomini» si era già costretti
a tollerare gente che sapeva a malapena fare la firma. Semmai si poteva abbas-
sare il limite a 22 anni e rinunciare alla condizione di aver fatto una campagna.
Tuttavia, secondo l’ispettore, la soluzione non erano i militari, né per qualità né
per quantità: anche se avesse avuto la gente idonea, la cavalleria non poteva
certo privarsi di un paio di squadroni per coprire i 319 posti vacanti di gendar-
me a cavallo. Per completare la gendarmeria - concludeva Polfranceschi - occor-
reva «fare una leva dello stato civile come nel 1807, che (aveva) dato ottimi risul-
tati». Naturalmente i coscritti mancavano di «una certa istruzione militare, ma
(erano) nel resto superiori agli uomini della linea».
Il ministro non volle però aderire e il 3 febbraio furono assegnati alla gen-
darmeria solo 116 militari di linea (91 fanti e 25 cavalieri), con il requisito di aver
fatto 2 campagne, ammettendovi anche gli analfabeti, purché con almeno 5
anni di servizio.
i. La stretta sugli sprechi (DVR 29 dicembre 1810)
Nel frattempo, con decreto vicereale del 29 dicembre 1810 si era cercato
di ridurre i costi dell’equipaggiamento e dei servizi fuori sede. La nuova tabella
del 20 febbraio 1811 ridusse il corredo («sacco») riducendo la quantità o elimi-
nando alcuni capi (come i calzoni a rigolet in tela di nanchino) e ridusse la fre-
quenza del rinnovo, mentre l’11 marzo fu sospesa la nomina dei capisarti. La
circolare del 9 febbraio cercò di reprimere gli abusi relativi alle indennità di per-
notto prescrivendo che i fogli fossero vidimati e legalizzati dalle autorità civili
locali, con obbligo dei sindaci di accertarsi personalmente che il gendarme aves-
se effettivamente pernottato nel comune. Altra del 20 settembre stabilì poi, per
ogni compagnia, un tetto massimo mensile di pernotti, da limitare ai soli casi
strettamente necessari. I risparmi servirono ad istituire (5 febbraio 1811) in
ogni compagnia un brigadiere furiere con soldo annuo di £. 650 e ad aumentare
(17 aprile) a £. 375 annue l’indennità spettante ai capilegione per le ispezioni
(«girate») trimestrali presso le dipendenti compagnie.
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