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LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814


             rientrato in sede, l’ispettore scrisse al ministro, sconfessando il sottoposto per-
             ché l’ammissione di «illetterati» avrebbe compromesso l’operatività dell’Arma e
             la scelta dei sottufficiali, tanto più che per «difetto d’uomini» si era già costretti
             a tollerare gente che sapeva a malapena fare la firma. Semmai si poteva abbas-
             sare il limite a 22 anni e rinunciare alla condizione di aver fatto una campagna.
             Tuttavia, secondo l’ispettore, la soluzione non erano i militari, né per qualità né
             per quantità: anche se avesse avuto la gente idonea, la cavalleria non poteva
             certo privarsi di un paio di squadroni per coprire i 319 posti vacanti di gendar-
             me a cavallo. Per completare la gendarmeria - concludeva Polfranceschi - occor-
             reva «fare una leva dello stato civile come nel 1807, che (aveva) dato ottimi risul-
             tati». Naturalmente i coscritti mancavano di «una certa istruzione militare, ma
             (erano) nel resto superiori agli uomini della linea».
                  Il ministro non volle però aderire e il 3 febbraio furono assegnati alla gen-
             darmeria solo 116 militari di linea (91 fanti e 25 cavalieri), con il requisito di aver
             fatto 2 campagne, ammettendovi anche gli analfabeti, purché con almeno 5
             anni di servizio.


             i. La stretta sugli sprechi (DVR 29 dicembre 1810)


                  Nel frattempo, con decreto vicereale del 29 dicembre 1810 si era cercato
             di ridurre i costi dell’equipaggiamento e dei servizi fuori sede. La nuova tabella
             del 20 febbraio 1811 ridusse il corredo («sacco») riducendo la quantità o elimi-
             nando alcuni capi (come i calzoni a rigolet in tela di nanchino) e ridusse la fre-
             quenza del rinnovo, mentre l’11 marzo fu sospesa la nomina dei capisarti. La
             circolare del 9 febbraio cercò di reprimere gli abusi relativi alle indennità di per-
             notto prescrivendo che i fogli fossero vidimati e legalizzati dalle autorità civili
             locali, con obbligo dei sindaci di accertarsi personalmente che il gendarme aves-
             se effettivamente pernottato nel comune. Altra del 20 settembre stabilì poi, per
             ogni compagnia, un tetto massimo mensile di pernotti, da limitare ai soli casi
             strettamente  necessari.  I  risparmi  servirono  ad  istituire  (5  febbraio  1811)  in
             ogni compagnia un brigadiere furiere con soldo annuo di £. 650 e ad aumentare
             (17 aprile) a £. 375 annue l’indennità spettante ai capilegione per le ispezioni
             («girate») trimestrali presso le dipendenti compagnie.

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