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IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ITALIANO TRA COMMERCI ILLEGALI
                                   E RESTITUZIONI INTERNAZIONALI


             nenza alla collettività in quanto espressione del popolo per cui è stata concepita
             e creata. Da qui, una nuova esigenza collettiva di salvaguardare il bene, e questa
             volta non solo all’interno dei singoli stati, ma anche in ambito internazionale.
                  l’Italia, da questo punto di vista, è senza dubbio il paese che nel corso dei
             secoli ha dato vita alla legislazione di settore più protettiva in ambito interna-
             zionale. la valorizzazione attuata dal nostro paese ha riguardato l’intero patri-
             monio culturale, intendendo con questa definizione non solo i beni artistici o
             archeologici ma ogni settore della cultura: paesaggistico, demoetnoantropologi-
             co, linguistico ecc. al fine di tutelare questo patrimonio, il cosiddetto “modello
             Italia” ha provveduto ad emanare una serie di provvedimenti legislativi ad hoc,
             che vanno dalla valorizzazione dei monumenti, alla salvaguardia dei paesaggi,
             dalla tutela dei beni artistici, alle campagne programmatiche di scavi archeolo-
             gici. la salvaguardia prevede poi la tutela di beni culturali non solo pubblici ma
             anche privati, essendo considerati al pari di quelli appartenenti alla collettività,
             poiché depositari, allo stesso modo, della memoria storica nazionale .
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             b. Il trafugamento internazionale dei beni culturali


                  l’Italia, come più volte osservato dagli operatori del settore, è da conside-
             rarsi un museo a cielo aperto, annoverando, tra i suoi beni culturali da tutelare,
             circa: 97.000 tra chiese e monasteri, 6.000 siti archeologici (terrestri e marini),
             4.000 musei, 20.000 biblioteche, 20.000 castelli; oltre che numerose ville, palazzi
             d’epoca e complessi monumentali .
                                             (12)

             (11) ne consegue che qualsiasi bene artistico, monumentale o paesaggistico riconducibile ad una
                  potenziale fruizione collettiva, viene considerato patrimonio culturale, e come tale, soggetto
                  alla tutela e al controllo pubblico, prevedendo, tra l’altro, la soggezione a ristrettezze, da parte
                  dei privati detentori (ad esempio il divieto di smembramento delle collezioni), in nome di una
                  conservazione di un bene, rientrante in una più amplia sfera storico-culturale. cfr. antonio
                  pInellI, Storia dell’arte e cultura della tutela: le “Lettres à Miranda”, in LO STUDIO DELLE ARTI E
                  IL GENIO DELL’EUROPA, bologna, nuova alfa, 1989.
             (12) - riguardo al nostro patrimonio culturale si è soliti dire che esso è di “inestimabile valore”. ciò
                  trova sostanziale applicazione in considerazione del fatto che, secondo la tradizione culturale
                  italiana, riguardante la gestione dei beni culturali, il patrimonio non è mai stato considerato
                  dal punto di vista monetario-remunerativo, ma si è data invece una concezione legata ad una
                  mera funzione civile.

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