Page 145 - Rassegna 2017-2
P. 145

IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ITALIANO TRA COMMERCI ILLEGALI
                                   E RESTITUZIONI INTERNAZIONALI


             bond street, in new bond street, in clifford street oppure in Jermyn street,
             nella zona di portobello road o in grays market; a singapore è possibile trova-
             re un’ampia scelta di questi prodotti nello storico raffles hotel o nel centro
             commerciale tanglin.
                  un’altra peculiarità di questo mercato è data dall’importanza dei porti di
             transito delle merci. per poter “piazzare” tali beni in modo lecito in paesi quali
             la gran bretagna, i paesi scandinavi o gli stati uniti, è indispensabile che siano
             accompagnati da una valida documentazione di esportazione.
                  e’ necessario quindi che i beni transitino per paesi la cui politica di mer-
             cato, relativa ai beni culturali, sia alquanto “aperta” e dunque permissiva, tale da
             permettere una successiva esportazione “legalizzata”, in tutto il mondo.
                  si tratta di porti che godono del cosiddetto status di “porto franco” ovve-
             ro punti di transito, in cui vigono poche restrizioni commerciali, dai quali è pos-
             sibile smistare oggetti d’antiquariato eludendo tutti quei controlli che in paesi
             come l’Italia rendono il mercato illegale di oggetti d’arte particolarmente diffi-
             cile da praticare. In asia, i casi più emblematici di porto franco sono costituiti
             dai porti di hong Kong, singapore, bangkok, e ancora quelli di macao, taipei,
             Kuala e lumpur.
                  In europa questo ruolo è stato tradizionalmente svolto dalla svizzera e in
             Italia dalla repubblica di san marino. In questi luoghi, in buona sostanza, fino
             a qualche tempo addietro avveniva una sorta di “purificazione” degli oggetti
             d’arte, attraverso la quale i beni venivano affrancati dall’attribuzione di illecita o
             dubbia provenienza, per divenire “pezzi” legittimamente posseduti e, come tali,
             legalmente  immessi  nel  circuito  commerciale  delle  opere  d’arte.  Infatti,  una
             volta che i beni raggiungevano queste sedi, tutte le attività di scambio che ne
             conseguivano - trattative con le autorità doganali, vendite dirette ai grossisti o
             ai commercianti al dettaglio , spedizioni etc. - potevano essere svolte in totale
                                       (21)
             legalità. scopo principale dell’operazione: fornire una “accreditata” informazio-
             ne sull’origine dei beni.

             (21) - Questi porti di transito fungono molto spesso sia da veri e propri punti di vendita all’ingros-
                  so che al dettaglio. per fare un esempio, nel porto di hong Kong alcuni dei negozi più esclu-
                  sivi vendono i loro oggetti d’antiquariato sia direttamente ai collezionisti privati, e quindi
                  anche ai turisti, che ai mercanti d’arte che svolgo le proprie attività a londra o a new york.

                                                                                     143
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150