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PANORANA INTERNAZIONALE

bilità delle precedenti norme commentate anche al personale militare e di polizia
in stato di prigionia o disperso a causa dell’impiego in missioni internazionali, il
prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare nonché
il riconoscimento formale di una serie di facilitazioni processuali(20).

      Interessanti ed assai rilevanti risultano poi gli articoli 11 e 12 della nuova
legge che mirano, finalmente, a disciplinare un aspetto che in Italia è stato tra-
scurato molto e che ha contribuito a rendere meno incentivante la partecipa-
zione individuale alle missioni internazionali come evidenziato in un recente
studio(21): ci riferiamo al tema del riconoscimento della partecipazione alle mis-
sioni internazionali nello sviluppo professionale del singolo membro della mis-
sione.

      L’articolo 11 prevede, al riguardo, che ai fini della valutazione per l’avanza-
mento al grado superiore “i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di ser-
vizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei
Carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgi-
mento delle missioni internazionali sono validi ai sensi dell’articolo 1096,
comma 3, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni”.

      Si tratta di un passo importante sul piano normativo, anche se molto resta
da fare per assicurare che nelle valutazioni professionali individuali, cui sono sot-
toposti regolarmente gli appartenenti alle Forze Armate, la partecipazione alle
missioni internazionali sia adeguatamente valorizzata.

      L’articolo 12, in sintonia con questo nuovo atteggiamento volto a creare
un contesto normativo favorevole alla partecipazione del personale dell’Arma
dei Carabinieri (e non solo) alle missioni internazionali prevede una serie di faci-
litazioni per la partecipazione ai concorsi interni.

(20) - La permanenza all’estero del personale militare impegnato in missioni internazionali costi-
       tuisce, per gli effetti dell’art 153 del c.p. una causa non imputabile e pertanto il giudice può
       riammettere nei termini perentori scaduti il militare. L’art 153 del c.p.c., infatti, dispone che
       “I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull‘accordo delle
       parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile
       può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo
       294, secondo e terzo comma”.

(21) - Vds, in proposito, quanto affermato da A. AZZONI e N. PIROZZI, Civili in missione: l’esperienza
       italiana nelle missioni dell’Unione Europea, Roma, 2016, pag. 53.

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