Page 119 - Rassegna 2017-1_4
P. 119
LA LEGGE 21 LUGLIO 2016 N. 145 “DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE
DELL’ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI ...”
3. Il meccanismo decisionale relativo alla partecipazione nazionale a
queste missioni
La legge ha, giustamente, messo mano alla disciplina delle modalità di
decisione della partecipazione nazionale ad una delle missioni cui si è fatto
cenno nel paragrafo precedente. Come è noto, fino all’adozione della legge,
questo tema non era stato oggetto di espressa disciplina legislativa, anche se si
era formata, con il passare degli anni, una prassi istituzionale abbastanza con-
solidata(14) che la nuova legge ha in gran parte meramente codificato.
L’articolo 2 precisa che la partecipazione dell’Italia alle missioni interna-
zionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al
Presidente della Repubblica. Solo in casi eccezionali e ove se ne ravvisi la neces-
sità, può essere convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Una volta adottata
la decisione, il Governo la deve trasmettere alle Camere che, tempestivamente,
la discute e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi rego-
lamenti, autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell’Italia alle varie
missioni internazionali, eventualmente definendo specifici impegni per il
Governo.
Per facilitarne il lavoro, il Governo, nel trasmettere alle Camere le sue deci-
sioni, deve indicare, per ciascuna missione, l’area geografica di intervento, gli
obiettivi della missione, la base giuridica di riferimento, la composizione degli
assetti da inviare (compreso il numero massimo delle unità di personale coin-
volto), nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l’anno in
corso. Sempre nell’ottica di assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento,
il Governo deve, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare alle Camere, per
la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analiti-
ca sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l’anno suc-
cessivo, ivi inclusa la proroga della loro durata nonché ai fini dell’eventuale
modifica di uno o più caratteri delle singole missioni. Tale relazione, anche con
riferimento alle missioni concluse nell’anno in corso, dovrà precisare l’anda-
mento di ciascuna missione ed i risultati conseguiti.
(14) - Cfr. ultra N. RONZITTI, C. RUFFA, L’Italia nelle missioni internazionali: problematiche operative e giu-
ridiche, IAI, dicembre 2014, specie pag. 15.
117