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LA LEGGE 21 LUGLIO 2016 N. 145 “DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE
                           DELL’ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI ...”

circa settemila militari (compresi i Carabinieri) oltre a circa 160 unità di polizia
per una spesa complessiva pari a oltre 1.132 milioni di euro.

      Queste missioni internazionali, pur essendo cambiate per molti aspetti
negli ultimi anni (sia per tipologia di missione che per Organizzazione interna-
zionale nel cui quadro le stesse vengono condotte)(10), hanno visto, comunque,
una presenza assai significativa delle forze armate, delle forze di polizia e dei
civili italiani.

      Per lungo tempo il fondamento giuridico del processo decisorio italiano,
in assenza di specifiche disposizioni, tanto a livello normativo quanto a livello
Costituzionale, era stato ricollegato, sia pure indirettamente, agli articoli 78 della
Costituzione (che affida al Parlamento il compito di deliberare lo Stato di guerra
e di conferire al Governo i poteri a ciò necessari) e 87 che prevede che sia il
Presidente della Repubblica a dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle
Camere. Le difficoltà di questi riferimenti al dettato Costituzionale erano peral-
tro sempre evidenti: il contenuto di queste disposizioni, la solennità del mecca-
nismo previsto e l’inaccettabilità del termine “guerra” non ne consentivano
un’interpretazione evolutiva capace di adattarla alle esigenza di sicurezza collet-
tiva del sistema di relazioni internazionali(11).

      Il legislatore aveva quindi, già nel passato, ritenuto opportuno intervenire
su alcuni aspetti del fenomeno mediante la Legge 6 febbraio 1992, n. 180,
“Partecipazione dell’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede interna-
zionale” al fine di consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed
umanitarie in sede internazionale. Mediante tale legge venivano autorizzati
interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia
attraverso l’erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati
esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimen-
to della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umani-
tarie e di tutela dei diritti umani.

(10) - G. CELLAMARE, Le operazioni di peace-keeping multifunzionali, Torino, 1999; P. SINCONI,
       Missioni di supporto alla pace e interventi umanitari tra storia e diritto, Piombino, 2011 e M.
       FRULLI, Le operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite. Continuità di un modello normativo,
       Napoli, 2012.

(11) - Cfr. ultra A. DE GUTTRY e F. PAGANI, Sfida all’ordine mondiale, l’11 settembre e la risposta della
       Comunità internazionale, Roma, 2002, pag. 113.

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