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PANORANA INTERNAZIONALE
La prima relazione governativa è stata adottata il 14 gennaio 2017 e comu-
nicata alle Camere il 16 gennaio 2017(15).
Infine, allo scopo di rendere più semplice, prevedibile e rapida l’adozione
delle decisioni inerenti il finanziamento delle varie missioni, l’articolo 4 della
legge prevede l’istituzione di un apposito fondo, destinato al finanziamento
della partecipazione italiana alle missioni di cui all’articolo 2, la cui dotazione è
stabilita annualmente dalla legge di stabilità ovvero da appositi provvedimenti
legislativi. Si tratta di un passo importante, specie considerato che in passato
l’approvazione del finanziamento (o rifinanziamento) annuale delle varie mis-
sioni (e specialmente per quelle che avevano provocato forti divisioni nell’opi-
nione pubblica) era risultato assai complicato e, non poche volte, fonte di crisi
o di potenziali crisi di governo.
La Legge 145 ha, in realtà, innovato un aspetto assai importante rispetto
alla precedente situazione conferendo al Parlamento il potere di approvare o
respingere nel merito la proposta del Governo. La prassi precedente l’adozione
della legge prevedeva, invece, che il Parlamento non veniva interpellato per la
partecipazione a missioni “minori” e sulle missioni più importanti (dal punto di
vista politico, strategico o di numero di personale impegnato) il Parlamento si
limitava ad adottare delle mozioni (ad esempio in occasione della partecipazio-
ne italiana alla missione internazionale nel 1987 per la protezione di navi mer-
cantili nel Golfo Persico, durante il conflitto Iran-Iraq) o delle Risoluzioni
dell’Assemblea (ad esempio nel 1991 quando il Governo ha deciso l’invio di
una forza multinazionale per il ristabilimento dello status quo in Kuwait dopo
l’invasione irachena), o Risoluzioni in Commissione (in occasione della missio-
ne navale nel Golfo persico del 1990-91 per il controllo dell’embargo ONU e
per lo sminamento del Golfo).
Questi atti parlamentari, di mero indirizzo politico, erano comunque assai
importanti per il Governo considerato che lo stesso doveva comunque tornare
successivamente in Aula per assicurarsi la copertura finanziaria delle stesse.
Peraltro, già a partire dagli primi anni del 1990, si è assistito ad uno sforzo di
regolare meglio i rapporti tra potere esecutivo e legislativo sui temi qui in
esame: con la legge 18 febbraio 1997, n. 25 sono state conferite al Governo le
(15) - Si veda il documento citato supra alla nota 3.
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