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LA LEGGE 21 LUGLIO 2016 N. 145 “DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE
                           DELL’ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI ...”

effettuate in deroga ai limiti di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24
dicembre 2007, n. 244”(17).

      In questo contesto meritano attenzione, per il forte collegamento logico
con gli articoli ora commentati, anche i successivi articoli 14 e 15 della L. 145:
il primo espressamente prevede che al personale impegnato in missioni inter-
nazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.
L’art 15, invece, disciplina i riposi e la licenza ordinaria. Al personale impiegato
competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-
fisiche, da usufruire anche fuori dal teatro operativo ed in costanza di missione.
Ciò, sempreché non sia prevista una disciplina diversa codificata in accordi
internazionali o da disposizioni dell’organizzazione internazionale responsabile
della missione, sempreché il tutto sia stato recepito in appositi provvedimenti
dall’autorità nazionale. È noto, a questo proposito, che molte OI hanno delle
regole diverse, e generalmente più favorevoli a quelle disciplinate nella legge, in
materia di riposo.

      I successivi articoli 7, 8, 9, 10 e 13 della legge 145/2016 disciplinano altri
aspetti, molto importanti, connessi rispettivamente, con l’indennità di impiego
operativo(18), il trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale(19), l’applica-

(17) - L’art. 3 comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevedeva che “Al personale impie-
       gato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impie-
       go prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza solu-
       zione di continuità per almeno quarantotto ore con l‘obbligo di rimanere disponibili
       nell‘ambito dell‘unità operativa o nell‘area di esercitazione, continua a essere corrisposto il
       compenso forfettario di impiego, istituito con l‘art. 9 del decreto del Presidente della
       Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate
       nell‘allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l‘orario di
       lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all‘anno”.

(18) - “Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione
       dell‘indennità di impiego operativo ovvero dell‘indennità pensionabile percepita, è corrispo-
       sta, se più favorevole, l‘indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per
       cento dell‘indennità di impiego operativo di base di cui all‘articolo 2, primo comma, della
       legge 23 marzo 1983, n. 78”.

(19) - “Al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo
       di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l‘applicazione del coefficiente previsto dall‘arti-
       colo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento
       economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente”.

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