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PANORANA INTERNAZIONALE
razioni militari e sempreché siano stati esercitati in conformità alle direttive, alle
regole di ingaggio o agli ordini legittimamente impartiti, ad eccezione, ovvia-
mente, dei casi in cui si commettano crimini contro l’umanità o crimini di guer-
ra ai sensi dello Statuto della Corte penale Internazionale.
In secondo luogo vengono definite delle nuove regole, assai utili dal punto
di vista pratico, che risolvono questioni che avevano suscitato molte perplessità
sul piano strettamente giuridico.
Ci riferiamo alle regole relative alle modalità di arresto durante le missioni
internazionali ed alle modalità di convalida dell’arresto stesso (facendo uso
anche dei nuovi sistemi di collegamento video-telematico o audiovisivo), tenuto
conto della oggettiva difficoltà in molti casi dei contatti con l’autorità giudizia-
ria.
La soluzione proposta dalla legge sembra avere trovato un buon equilibrio
tra le obiettive esigenze di tutela dell’arrestato e le oggettive difficoltà di orga-
nizzazione della fase di controllo della validità dell’operato delle forze armate o
delle forze di polizia da parte dell’autorità giudiziaria .
6. L’istituzione della nuova figura del “Consigliere per la cooperazione
civile”
Un punto fortemente innovativo della nuova legge è rappresentato dal-
l’articolo 18 che introduce, per la prima volta, la figura del “Consigliere per la
cooperazione civile” del comandante militare italiano del contingente interna-
zionale.
L’esperienza, ormai trentennale, della partecipazione italiana alle missioni
internazionali ha permesso di giungere alla conclusione, ormai largamente con-
divisa, che un forte rapporto tra le componenti militari e quelle civili della mis-
sione risulta un elemento fondamentale per il successo della missione stessa.
Nessuno, ormai, dubita più della necessità di un forte coinvolgimento della
componente civile nella gestione non solo della fase acuta di una crisi interna-
zionale ma anche e soprattutto nella fase di ricostruzione post- guerra o post
catastrofe naturale.
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